Stralcio della bozza decreto ministeriale riguardante la revisione dell’allegato 25 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 afferente ai
contributi per l’autorizzazione dell’attività di radioamatore
Art. 35
Radioamatori
1) Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati,
l’interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui ai sub allegati A ed H riferiti,
rispettivamente, all’art.1 commi 2 e 3, ed all’art. 10, comma 1, dell’all. 26 al Codice, versa in unica soluzione
una somma pari a 50.00 euro a copertura dei 10 anni dell’autorizzazione, compreso l’anno a partire dal
quale essa decorre. Questo a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per le attività di cui all’art.2,
comma 1 del presente allegato 25.
2) A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di modifica del presente allegato 25 al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l’interessato, già detentore di autorizzazione per l’impianto ed
esercizio di stazione di radioamatore, versa in unica soluzione ed in via agevolata entro il 30 giugno 2007,
una somma pari ad un decimo del valore di cui al comma precedente e moltiplicato per il numero degli anni
residui alla naturale scadenza della autorizzazione.
la Sezione è aperta per eventuali delucidazioni in merito.
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