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Come fare per smettere di fumare?
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STATUTO
 
 
ART. 1 - COSTITUZIONE E  SEDE

E' costituita con sede legale in Faenza, Via S. Maria dell'Angelo n°23,  una Associazione di volontariato  denominata "AURORA" del quale risultano soci i signori elencati nell'atto costitutivo.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Ogni cambio di sede non comporta variazioni di statuto.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'
l'associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica, essa ha per scopo la cultura del "non fumo", promuovendo al suo interno e all'esterno, ogni forma di attività atta allo scopo avendo come obiettivo l' essere di utilità a tutta la collettività.
Per raggiungere il suo scopo l'associazione potrà  svolgere attività del tipo: corsi per smettere di fumare, incontri con professionisti, convegni e meeting, divulgazione ed informazione sugli eventuali danni da fumo, gite turistiche, cene sociali e quant'altro possa avere attinenza.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 3 - ADERENTI

Possono far parte  dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche non fumatori o ex fumatori,   che mosse da spirito di solidarietà si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni.
I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
 L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle assemblee qualunque sia l'oggetto della votazione e l'accesso alle cariche associative.
Il pagamento della quota associativa annua nella misura stabilita dal Consigli Direttivo Il pagamento della stessa per i nuovi soci, avrà decorrenza dal mese in cui verrà accettata la richiesta.
L'iscrizione impegna il socio per un anno, l'iscrizione si rinnova tacitamente di anno in anno, se non si sono rassegnate le dimissioni per iscritto entro il 30 novembre.

ART. 4 - OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno diritto:
1) ad essere informati di tutte le attività ed iniziative svolte dall'associazione;
2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) a recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'associazione stessa,
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentare i locali dell'associazione stessa.

Gli aderenti hanno il dovere di:
1) rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate;
2) di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito;
3) garantire le prestazioni concordate.
4) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
I soci recessi o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata.
Le quote sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato  presentata da un socio o sottoscrizione di apposito modulo predisposto.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
La qualità di socio si perde per:
1) recesso;
2) morosità;
3) indegnità accertata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo
è tenuto ed esplicare le motivazioni del diniego.
L'esclusione e deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata consentendo facoltà di replica.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione contabile, se istituito per obbligo di legge o per volontà dell'assemblea.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa:
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti.
La convocazione deve pervenire per iscritto almeno quindici giorni prima della data convenuta, in prima e seconda convocazione
 Essa delibera
- sulla relazione annuale del Presidente dell'associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla elezione del Presidente dell'associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
- sugli eventuali regolamenti interni.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e delle statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aderenti  ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, Non si ammettono deleghe.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri  eletti dall'assemblea; esso dura in carica 3 anni ed  i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno tre componenti ne facciano ufficiale richiesta; esso delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.
Le convocazioni  devono avvenire con le stesse modalità di quelle predisposte per l'assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente; nel caso di parità di voti non prevale il voto del Presidente.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo non possono partecipare, se non invitati, rappresentanti di altre Istituzioni pubbliche e private.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- nomina nella prima seduta  il Presidente, Vice Presidente e Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione delle associazioni;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare in assemblea e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati ottenuti;
- proporre all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione stessa.
- Deliberare l'ammontare della quota associativa
Qualora per  qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.
In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla nomina del primo dei non eletti. Il nuovo eletto dura in carica  per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 9 - PRESIDENTE
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione.
In caso di  necessità o di urgenza  il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica  del proprio operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento della gestione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la riforma ove ve ne presenti la necessità.

ART. 10 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 11 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, si compone di uno o tre membri effettivi,  nominati dall'assemblea degli aderenti anche tra non soci.
Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;  partecipa senza diritto di voto alle riunioni de Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

ART. 12 -  BILANCIO
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31 dicembre dell'anno in corso.
A conclusione d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea per la discussione e l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea i suddetti bilanci con i relativi allegati presso la segreteria dell'associazione, consentendone l'esame a tutti quegli aderenti che lo richiedano.
Le rimanenze di bilancio non sono divisibili e vengono accantonate nel "Fondo Spese Future" ed utilizzate per gli scopi statutari negli anni seguenti.

ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE 
L'associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti:
- contributi di privati,
- di enti pubblici e privati;
- quote di adesione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni
- ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.

ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine  alla devoluzione del patrimonio (sentito l'organo di controllo di cui alla L.662/96 art.3 comma 190); questa dovrà avvenire comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.

ART. 15 - NORMA FINALE
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge, al giudizio di un arbitro amichevole compositore, nominato in Assemblea,  che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura.

ART.16 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto ne presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazionismo.


 
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