ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita con sede legale in Faenza, Via S. Maria dell'Angelo n°23,
una Associazione di volontariato denominata "AURORA" del quale risultano
soci i signori elencati nell'atto costitutivo.
La durata dell'Associazione è illimitata.
Ogni cambio di sede non comporta variazioni di statuto.
ART. 2 - SCOPI E FINALITA'
l'associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica, essa
ha per scopo la cultura del "non fumo", promuovendo al suo interno e all'esterno,
ogni forma di attività atta allo scopo avendo come obiettivo l'
essere di utilità a tutta la collettività.
Per raggiungere il suo scopo l'associazione potrà svolgere
attività del tipo: corsi per smettere di fumare, incontri con professionisti,
convegni e meeting, divulgazione ed informazione sugli eventuali danni
da fumo, gite turistiche, cene sociali e quant'altro possa avere attinenza.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione durante la vita dell'associazione. L'eventuale avanzo di gestione
sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
ART. 3 - ADERENTI
Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti, persone
fisiche non fumatori o ex fumatori, che mosse da spirito di
solidarietà si impegnino a contribuire alla realizzazione degli
scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto ed eventuali
regolamenti interni.
I soci prestano la loro opera in modo spontaneo, personale e gratuito
fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
e comunque entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro
dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore
di età il diritto di voto nelle assemblee qualunque sia l'oggetto
della votazione e l'accesso alle cariche associative.
Il pagamento della quota associativa annua nella misura stabilita dal
Consigli Direttivo Il pagamento della stessa per i nuovi soci, avrà
decorrenza dal mese in cui verrà accettata la richiesta.
L'iscrizione impegna il socio per un anno, l'iscrizione si rinnova
tacitamente di anno in anno, se non si sono rassegnate le dimissioni per
iscritto entro il 30 novembre.
ART. 4 - OBBLIGHI DEGLI ADERENTI
Gli aderenti hanno diritto:
1) ad essere informati di tutte le attività ed iniziative svolte
dall'associazione;
2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto;
3) a recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'associazione
stessa,
4) ad accedere alle cariche associative;
5) a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse
dall'associazione ed a frequentare i locali dell'associazione stessa.
Gli aderenti hanno il dovere di:
1) rispettare e far rispettare le norme del presente statuto, eventuali
regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate;
2) di versare le quote sociali nell'ammontare stabilito;
3) garantire le prestazioni concordate.
4) A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune
né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
I soci recessi o esclusi non hanno diritto alla restituzione della
quota associativa versata.
Le quote sono intrasmissibili anche in caso di morte e non rivalutabili.
ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte dell'interessato presentata da un socio
o sottoscrizione di apposito modulo predisposto.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le
eventuali reiezioni devono essere motivate.
La qualità di socio si perde per:
1) recesso;
2) morosità;
3) indegnità accertata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione
entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In caso di diniego espresso
il Consiglio Direttivo
è tenuto ed esplicare le motivazioni del diniego.
L'esclusione e deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal
trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione,
il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è
stata deliberata consentendo facoltà di replica.
ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di revisione contabile, se istituito per obbligo di legge
o per volontà dell'assemblea.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di libertà
di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
ART. 7 - ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti alla Associazione
ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa:
Essa è presieduta dal Presidente che la convoca in via ordinaria
almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 degli aderenti.
La convocazione deve pervenire per iscritto almeno quindici giorni
prima della data convenuta, in prima e seconda convocazione
Essa delibera
- sulla relazione annuale del Presidente dell'associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
- sulla elezione del Presidente dell'associazione e degli organi direttivi
ed amministrativi;
- sugli eventuali regolamenti interni.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e delle statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà
più uno degli aderenti ed in seconda convocazione, qualunque
sia il numero degli aderenti intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla
maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante
lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo,
che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
aderenti.
Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, Non si ammettono
deleghe.
ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e composto da un minimo di 7 ad un massimo di
9 membri eletti dall'assemblea; esso dura in carica 3 anni ed
i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese, o quando
il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno tre componenti
ne facciano ufficiale richiesta; esso delibera a maggioranza semplice in
base al numero dei presenti.
Le convocazioni devono avvenire con le stesse modalità
di quelle predisposte per l'assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza
dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente od in sua assenza
dal Vice Presidente; nel caso di parità di voti non prevale il voto
del Presidente.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini
di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti
i membri del Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo non possono partecipare, se non
invitati, rappresentanti di altre Istituzioni pubbliche e private.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- nomina nella prima seduta il Presidente, Vice Presidente e
Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- accoglie o respinge con parere motivato le domande di adesione delle
associazioni;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da presentare in assemblea
e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati ottenuti;
- proporre all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione
stessa.
- Deliberare l'ammontare della quota associativa
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri
eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre procedere
alla sua rielezione.
In caso di cessazione di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso procede alla nomina del primo dei non eletti. Il nuovo eletto dura
in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe
rimasto in carica il consigliere cessato.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei
suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto
dell'associazione.
ART. 9 - PRESIDENTE
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione
stessa di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente dell'Associazione
compete, sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo,
l'ordinaria amministrazione.
In caso di necessità o di urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in
tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
proprio operato.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo,
ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento
della gestione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni,
ne promuove la riforma ove ve ne presenti la necessità.
ART. 10 - VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del Presidente.
ART. 11 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, si compone di uno
o tre membri effettivi, nominati dall'assemblea degli aderenti anche
tra non soci.
Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione dell'associazione
e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili; partecipa
senza diritto di voto alle riunioni de Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.
ART. 12 - BILANCIO
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio ed ha termine il 31
dicembre dell'anno in corso.
A conclusione d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere,
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, il bilancio consuntivo
e preventivo da sottoporre all'assemblea per la discussione e l'approvazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni
prima della data di convocazione dell'assemblea i suddetti bilanci con
i relativi allegati presso la segreteria dell'associazione, consentendone
l'esame a tutti quegli aderenti che lo richiedano.
Le rimanenze di bilancio non sono divisibili e vengono accantonate
nel "Fondo Spese Future" ed utilizzate per gli scopi statutari negli anni
seguenti.
ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le sue risorse economiche per lo svolgimento delle
proprie attività dalle seguenti fonti:
- contributi di privati,
- di enti pubblici e privati;
- quote di adesione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni
- ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente.
ART. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio (sentito
l'organo di controllo di cui alla L.662/96 art.3 comma 190); questa dovrà
avvenire comunque a favore di altra associazione senza scopo di lucro ed
operante in identico od analogo settore per fini di utilità sociale.
ART. 15 - NORMA FINALE
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza delle esecuzione o interpretazione
del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà
rimessa, in tutti i casi non vietati dalla legge, al giudizio di un arbitro
amichevole compositore, nominato in Assemblea, che giudicherà
secondo equità e senza formalità di procedura.
ART.16 - RINVIO
Per tutto quanto non previsto ne presente statuto, si fa riferimento
alle norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazionismo.