Società
di studi ravennati
Statuto della Società di Studi Ravennati
Art.1 Durata, emblema, sede. Si costituisce a tempo indeterminato, in Ravenna, l'associazione culturale denominata Società di Studi Ravennati che ha per proprio emblema la «Mariola per Ravenna». Essa ha sede in città, all'indirizzo stabilito dal Consiglio direttivo.
Art. 2 Carattere culturale e aconfessionale. La Società di Studi Ravennati non ha scopo di lucro. Essa è indipendente da qualsiasi altra organizzazione e non fa professione di alcuna fede religiosa o politica.
Art. 3 Finalità. La società si propone di promuovere studi attinenti la città di Ravenna e il suo territorio, sotto il profilo culturale.
Art. 4 Attività. La società cura con mezzi idonei, direttamente o in collaborazione con università, scuole, istituti, enti. associazioni o privati: la ricerca relativa al patrimonio culturale ravennate; l'informazione intorno a tale patrimonio e allo stato degli studi; l'assunzione di iniziative e manifestazioni finalizzate allo sviluppo culturale.
Art. 5 Soci. Sono soci della società: i soci fondatori; coloro che su invito deliberato dal consiglio direttivo accettino formalmente di fare parte della società, nonché ogni persona fisica la cui domanda scritta di adesione sia stata accolta dal consiglio direttivo a norma dell'art. 11.
Tutti i soci hanno diritto e dovere di prendere parte alla vita della società, rispettando le sue norme statutarie e le deliberazioni dei suoi organi. In particolare, essi sono tenuti al versamento delle quote sociali anuali proposte dal consiglio direttivo e decise dall'assemblea. I soci che intendono dimettersi devono darne comunicazione scritta entro il 30 settembre, senza di che verranno considerati cosi anche per l'anno successivo. I soci che per due anni consecutivi non abbiano versato la quota sociale verranno considerati tacitamente dimissionari. Ogni socio in regola con l'amministrazione ha diritto di partecipare con voto deliberativo alle riunioni e fruire dei servizi allestiti dalla società.
Art. 6 Patrimonio. Il patrimonio della società è costituito: dalle quote degli iscritti; dai proventi derivanti da attività svolte nel quadro dei compiti istituzionali; da contributi o lasciti di enti o di privati.
Finché la società vive, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione della quota in caso di recesso. Alla cessazione dell'attività, prima che l'assemblea dichiari sciolta la società, spetta al consiglio direttivo deliberare la destinazione di eventuali beni residui.
Art. 7 Anno sociale e bilancio. L'anno sociale va dal 1º di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Il bilancio di previsione, accompagnato dal programma d'attività, deve essere predisposto dal consiglio direttivo, e approvato dall'assemblea, prima dell'inizio dell'anno sociale al quale si riferisce. Il conto consuntivo del precedente esercizio, unito alla relazione morale che lo illustra, deve essere predisposto dal consiglio direttivo, e approvato dall'assemblea, entro il 1º bimestre di ogni anno sociale.
Art. 8 Organi. Sono organi della società: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente.
Art. 9 Assemblea. Gli iscritti alla società ne costituiscono l'assemblea, la quale è presieduta dal presidente della società e, in caso di suo impedimento, da uno dei due vicepresidenti, con funzioni di vicario.
L'assemblea si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, una entro il 1º bimestre dall'inizio dell'anno sociale e l'altra entro il 30 settembre. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta è convocata dal presidente, per propria iniziativa o a richieste motivata dalla maggioranza dei componenti il consiglio direttivo o dalla maggioranza assoluta dei soci. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, almeno un'ora più tardi, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e vincolano tutti gli iscritti. Il voto dei soci non è delegabile. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Per deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento della società è necessaria la maggioranza dei due terzi dei votanti, nel corso di un'assemblea appositamente convocata.
Art. 10 Competenze dell'assemblea. All'assemblea compete deliberare, su proposta del consiglio direttivo: le direttive generali e i programmi d'attività; il bilancio preventivo e le relative variazioni; il conto consuntivo e la relazione morale; le modifiche statutarie; lo scioglimento della società; l'elezione a scrutinio segreto fra tutti i soci dei componenti il consiglio direttivo; le quote d'iscrizione e le quote sociali.
Art. 11 Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo della società è formato di sette componenti, eletti per un biennio con mandato rinnovabile dall'assemblea, che li sceglie fra i propri soci. Qualora si rendano vacanti uno o pù seggi di consigliere subentrano i primi tra i non eletti, sino alla scadenza naturale del consiglio. Essi si riunisce dietro convocazione del presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente vicario e delibera a maggioranza dei componenti. Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta. I consiglieri che siano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione decadono ipso iure. Il consiglio direttivo provvede, in collaborazione col presidente, a istituire e a curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea, nonché a formare gli atti di sua competenza. Per l'assolvimento delle sue funzioni, il consiglio direttivo nomina fra i suoi componenti: il presidente, due vicepresidenti, uno dei quali con funzioni di vicario; un segretario.
Art. 12 Competenze del consiglio direttivo. Al consiglio direttivo compete: eleggere nel proprio seno, a scrutinio segreto, il presidente della società, due vicepresidenti, uno dei quali con funzioni di vicario, il segretario; deliberare sull'invito a nuovi soci o sull'accettazione di coloro che abbiano fatto domanda di iscrizione, nonché sulla cancellazione dei soci che si siano resi morosi per due anni consecutivi; proporre annualmente all'approvazione dell'assemblea, entro il 30 settembre, il programma d'attivitàe il bilancio preventivo del futuro esercizio e, entro il 1º bimestre dall'inizio dell'anno sociale, la relazione morale e il conto consuntivo dell'anno precedente. Il consiglio può affidare a suoi componenti o ad altri soci esperti nei diversi campi la cura di programmi o di compiti particolari.
Art. 13 Il presidente. Il presidente è eletto, con mandato rinnovabile, dal consiglio direttivo fra i suoi componenti, e dura in carica due anni. Ha la rappresentanza legale della società; convoca e preside l'assemblea e il consiglio direttivo; assistito a coadiuvato dal segretario, firma gli atti occorrenti al funzionamento della società; risponde all'assemblea e al consiglio direttivo dell'esecuzione dei provvedimenti deliberati dai due organi; adotta i provvedimenti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio e/o dell'assemblea nella seduta successiva. In caso di vacanza, assenza o impedimento, egli viene sostituito dal vicepresidente vicario, al quale possono essere delegate specifiche funzioni anche in via nominale.
Art. 14 Prestazioni. Le funzioni degli organi statutari sono esercitate a titolo gratuito. A detti organi è corrisposto solamente il rimborso delle spese sostenute nell'interesse o in rappresentanza della società, qualora siano state preventivate in bilancio. Per lo svolgimento delle sue attività di gestione la Società di Studi Ravennati si vale normalmente delle prestazioni volontarie dei soci, coordinati dal segretario. Per l'assolvimento di particolari compiti e consulenze professionali, tuttavia, la società può ricorrere a prestazioni conferite mediante convenzioni d'incarico a esperti di specifiche competenze, deliberate dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 11.
Art. 15 Norma transitoria. In deroga agli articoli 10, 11, 12, 13, i soci fondatori della società, costituiti in assemblea, nominano nell'atto costitutivo, per il 1º biennio, i sette componenti il consiglio direttivo e, tra essi, il presidente, due vicepresidenti, uno dei quali con funzione vicaria, e il segretario.
Art. 16 Norme di riferimento. Per quanto non espressamente regolato dal presente statuto si fa rinvio al Codice civile, artt. 36, 42 e alle leggi che disciplinano la materia societaria.
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