NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286.
Titolo: Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo
unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere
riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo
1998 n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti
in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili
con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni
della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della
medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
la solidarietà sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
il Ministro della sanità, con il Ministro della pubblica istruzione
e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per
la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
(Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma.
della Costituzione si applica. salvo che sia diversamente disposto. ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi. di seguito
indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea. se non in quanto si tratti di norme più favorevoli,
e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998 n.40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi. il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni
del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali
di riforma economico­sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, e emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40.
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale
termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Art. 2 Diritti e doveri dello straniero
Legge 6 marzo 1998. n. 40. art. 2:
Legge 30 dicembre 1986. n. 943. art. 1
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello
Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore
e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode
dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che
le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo
unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o
le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa e accertata secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143
del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158 garantisce
a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio
e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di
diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con
il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso
ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6 Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione gli atti sono tradotti, anche sinteticamente,
in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non
sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza
per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti
dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi
ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia
ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui
è cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico
ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità
di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione,
la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a
cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori,
di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero
ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a
tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che
non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa
luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano
presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto
lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state
adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo
11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più favorevoli
per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione
per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
Art. 3 Politiche migratorie
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 1
1 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati,
il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, la Conferenza Stato­città e autonomie locali,
gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza
e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone
ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione
e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal
Governo trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento
programmatico. Il documento programmatico è emanato, tenendo conto
dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro
dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati
raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato
italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con
organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione,
anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica
altresì le misure di carattere economico e sociale nei confronti
degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che
non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione
dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale
e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversità e delle identità culturali delle persone,
purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,
sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni
del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei
ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte a norma dell'articolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato,
anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite
delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione
annuale, la determinazione delle quote e disciplinata in conformità
con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti
concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi
riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale,
nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare di
concerto con il Ministro dell'interno si provvede all istituzione di Consigli
territoriali per l'immigrazione in cui siano rappresentati le, competenti
amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti
e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli
immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare
a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati
a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte
le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di
cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso
al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine,
il decreto e emanato anche in mancanza del parere.
TITOLO II DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL
TERRITORIO DELLO STATO
CAPO I DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4 Ingresso nel territorio dello Stato
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero
in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso,
salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza
maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti
e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento
scritto e motivato che deve essere comunicato all'interessato unitamente
alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per
lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente,
ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia,
in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri
di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo
e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione
per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel
Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita
direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati
nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà
essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o
che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello
Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni
di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata
che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno
in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto Per soggiorni
inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente
indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari
di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti
ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi
internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti
dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento
o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza
nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti
e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.
Art. 5 Permesso di soggiorno
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o
che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui
lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed e rilasciato per le attività previste dal
visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione
può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente
ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione
in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre
convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non
può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro
stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio
o per formazione debitamente certificata: il permesso è tuttavia
rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo
indeterminato e per ricongiungimenti familiari;
e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri
casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata
non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso
di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano
o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22,
comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano
il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6 Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili
in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare
di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea,
valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza
al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli
stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno.
Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non
venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può
essere disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e
la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati su modelli a
stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati
dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito
entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda,
se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico
e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione
del presente testo unico.
Art. 6 Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 6.
r.d. 18 giugno 1931, n.773, artt. 144, comma2°, e 148
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato,
lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione
può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso
di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
2 Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive
e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno
di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della
pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque
denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento
di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è
punito con l'arresto tino a sei mesi e l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano
fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti
la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio
dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che comunque
interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è comunicato
agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza
o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto,
possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità
previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero
si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da
più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione
o variazione l'ufficio da comunicazione alla questura territorialmente competente.
8 Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio
dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro
i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio
abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su
modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno.
Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto
dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 7 Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro
R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero
o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è
tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità
locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio
ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Art. 8 Disposizioni particolari
R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del
sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.
Art. 9 Carta di soggiorno
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7
1 Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari può richiedere
al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sè, per il
coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è
a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o
di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3 La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello
straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui
all'articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna,
anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente
al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se e
stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui
al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano
i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca
della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo
quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva
al cittadino:
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione,
salvo che sia diversamente disposto:
d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato
quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo
C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica
a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa
può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
CAPO II CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
Art. 10 Respingimento
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico
per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente
ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti
di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente
articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo
nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di
viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3
e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano
l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione
di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso
i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità
di pubblica sicurezza.
Art. 11 Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9
Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380 art. 1
1 Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il
piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo
di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi oconvenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione
dei dati personali.
2 Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati
e dei relativi contratti è data comunicazione all'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno,
i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi
delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure
occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza
marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,
sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché
le autorità marittime e militari ed i responsabili degli organi di
polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati,
e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono
le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare
l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente
necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente
testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono prevedere
la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi interessati
di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti
delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al
fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore
a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno
della zona di transito.
Art. 12 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 art. 2
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie
attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da
tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso
di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso
mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti
contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni
e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il
fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a
quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero
di cui e stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in
flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo,
salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito
delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme
del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro
anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi
che io straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per
l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo
di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi
di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più
gravi e disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa
italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di
trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni
clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11,
comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province
di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle
ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportare, ancorché
soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale
in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore
della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di
polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del
codice di procedura penale.
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale,
salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto
non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo
di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti
all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero alienati.
I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalità
di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati.
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate
dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento
delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche
a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione
e alla assistenza tecnico­operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di
specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".
Art. 13 Espulsione amministrativa
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11
Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 113 artt. 3, 4
1 Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non
residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10:
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando
lo straniero è sottoposto a procedimento penale, l'autorità
giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze
processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla
osta all'atto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai
sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale
misura non è applicata o è cessata, il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione:
b) è espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi,
sulla base delle circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera
a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento attestante la sua
identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare
e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni
per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
Quando l'espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b),
il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma
1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto
pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo
14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all indicazione
delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese
o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto
o del provvedimento. Il termine è di trenta giorni qualora l'espulsione
sia eseguita con accompagnamento immediato.
9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato, è
presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha
disposto l'espulsione. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
sempreché sia disposta la misura di cui al comma 1 dell'articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore
accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato,
in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto
anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato,
il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza
diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento: in tali casi, il ricorso può
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria.
Lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato
e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di
cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario,
da un interprete.
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile,
allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; in caso di
trasgressione, è punito con l'arresto da due mesi a sei mesi ed è
nuovamente espulso con accompagnamento immediato.
Art. 13-bis (Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera
di consiglio).
1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 è tempestivamente proposto,
il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce
al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini è inammissibile.
Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice è notificato,
a cura della cancelleria, all'autorità che ha emesso il provvedimento.
2. L'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare
in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
La stessa facoltà può essere esercitata nel procedimento di
cui all'articolo 14, comma 4.
3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
4. La decisione non è reclamabile, ma è impugnabile per Cassazione.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo
che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento
che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente
la durata per un periodo non inferiore a tre anni sulla base di motivi legittimi
addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall'interessato sul territorio dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio
dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 14 Esecuzione dell'espulsione
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12
1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perché
occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari
in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero all'acquisizione
di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore
o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero
sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di
permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli individuati
o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali
da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in
ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli
atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione
del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo
13 ed al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei
modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile,
sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora
non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine
la convalida può essere disposta anche in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore può prorogare
il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente
l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche
prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento
non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5, è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure
di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente
dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa
venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea
o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle
disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono
adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti
per gli interventi di competenza di altri Ministri.
Art. 15 Espulsione a titolo di misura di sicurezza
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13
1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti
socialmente pericoloso.
Art. 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo
o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna
delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate
nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire
la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13,
comma 4.
Art.17 Diritto di difesa
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15
1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a
rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento
di atti per i quali è necessaria la sua presenza. L'autorizzazione
è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza
diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'imputato o del difensore.
CAPO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO
Art. 18 Soggiorno per motivi di protezione sociale
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti
locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei
confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta
del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore
gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate,
con particolare riferimento alla gravita ed attualità del pericolo
ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace
contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma Le modalità
di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono
comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e
per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità
di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità
di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha
la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato
in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica
o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso
ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle
liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi
i
requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso
può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del
rapporto medesimo o, se questo e a tempo indeterminato, con le modalità
stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena,
anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione
di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età,
e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza
e integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire a miliardi
per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998
Art.19 Divieti di espulsione e di respingimento
Legge 6 marzo 1998 n. 40, art. 17
1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi
di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere
rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo
13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il
genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il
coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita
del figlio cui provvedono.
Art. 20 Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa
con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà
sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche
in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze
umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi
di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.
7. Il Presidente dei Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III DISCIPLINA DEL LAVORO
Art. 21 Determinazione dei flussi di ingresso
Legge 6 marzo 1998, n. 40 ,art. 19;
Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9 comma 3, e art. 10;
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3 comma 13
1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di
ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali
decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate
agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati
alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione.
Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere
la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi
di lavoratori per l'esercizio di determinate opere o servizi limitati nel
tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel
paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per
il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che
i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi
di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste,
identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni,
nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione.
Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta
delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano
le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza,
ovvero l'approvazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano
di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un'anagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento
con l'archivio organizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente articolo e valutato in lire 350 milioni
annui a decorrere dall'anno 1998.
Art. 22 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
Legge 30 dicembre 1986 n. 943, artt.8, 9 e 11
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13
1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa
di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia
una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione
al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'art.
21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di
lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli
Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dai consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione
al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da
stipularsi tra le Amministrazioni interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire all'ufficio periferico
del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il
lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per
un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,
anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento
con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto
da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei
casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la
liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso
forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro
in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero: in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti
i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
Art. 23 Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21
1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento
nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso
costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente
deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio,
copertura dei costi per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la
durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa,
se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote
stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione
del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente
di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli
enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni
del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con regolamento
da adottare con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza
sociale. Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità
di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare
la suddetta garanzia.
3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo
le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce
in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto può
prestare in un anno.
4 Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti
di cui all articolo 3, comma 4, nei limiti e secondo le modalità
stabiliti da detti decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato
del
lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero
e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianità di iscrizione.
Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto
di cui al presente comma.
Art 24 Lavoro stagionale
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22
1 Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare all'ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta può
essere effettuata nei confronti di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione.
2. L ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato,
entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta
del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere la validità
minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori
che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono stipulare con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni
dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato
e punito ai sensi dell'articolo 22, comma 10.
Art. 25 Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23
1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza
obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti:
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare
e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi
ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi.
Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale
a favore dei lavoratori di cui all'articolo 45.
3. Nei decreti attuativi del documento programmatico sono definiti i requisiti,
gli ambiti e le modalità degli interventi di cui al comma 2.
4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dell'attività
lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei
casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali,
la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato.
E' fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva
in caso di successivo ingresso.
Art.26 Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo
Legge 6 marzo 1998, n. 40 art. 24
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un attività
non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attività
industriale, professionale artigianale o commerciale, ovvero costituire
società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie
deve altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio
dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola
attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in
albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità
competente in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono
motivi ostativi ai rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista
per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare
di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente
da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente
garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei
requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero
degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere
in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l'espressa
indicazione dell'attività cui il visto si riferisce nei limiti numerici
stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5 sono effettuate secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio.
Art. 27 Ingresso per lavoro in casi particolari
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
Legge 30 dicembre 1986, n. 943 art. 14 commi 2 e 4
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento
di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di
soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di
lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi
sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società
estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio
di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti
di sedi principali in Italia di società italiane o di società
di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia
un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia:
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero da almeno
un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani
o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che
si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato:
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio
italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di
lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato
o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni
siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite
nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia,
al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto
di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero,
nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 dei codice civile e della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici
o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da
imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici,
nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività
sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi
della legge 23 marzo 1981, n. 91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti
regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero
da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per
l'Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale
nell'ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani
o sono persone collocate "alla pari''.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari
dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro
per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di
personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori
extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata
nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività
né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con le Autorità di Governo competenti in materia
di turismo ed in materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
all'ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti
all'Unione europea è disciplinato dale disposizioni particolari previste
negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
