NORMATIVA
I PUNTI SALIENTI DELLA NUOVA LEGGE SULL'IMMIGRAZIONE
D dl S795/Bis - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Testo licenziato dal Senato. (11 luglio 2002)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: "organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS)," sono inserite le
seguenti: "delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite
da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: "a
favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni,
comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi
non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali
di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle iniziative
a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali
e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di
cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non
adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale
sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è inserito
il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio).
- 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente
del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai
temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per
le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie,
per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni,
oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e
da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti
di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività
del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
3, al comma 1, dopo le parole: "ogni tre anni" sono inserite le
seguenti: "salva la necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Confe renza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro
il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico,
le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20.
Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti possono essere
emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso
di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con
proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
4, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche
o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello
straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti
rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche
o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso
l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza,
in inglese, frane i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno
in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in
vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica
o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile,
o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni,
per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere
motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi
degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione
falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità
penali, l' inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità
di frontiera".
2 Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
4, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non
è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza
dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia
e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno rilasciati",
sono inserite le seguenti: ", e in corso di validità,";
a-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del permesso di soggiorno"
sono inserite le seguenti: "non rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato
a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato,
la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due
anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di
cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento.
Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni
del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri
muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente
decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore
ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo
4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto
dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti
di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro
trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore
a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero
al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente
decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per
una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea
il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio
di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con
la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o
parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è
da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo
5 è inserito il seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
- 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore
di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità
di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio
per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione
della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro
o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si procede all'attuazione
e all'integrazione delle disposizioni recate dall'articolo 5 bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal
comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo
5 bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
6, comma 1, dopo le parole: "prima della sua scadenza," sono inserite
le seguenti: "e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, le parole: "può essere sottoposto a rilievi segnaletici"
sono sostituite dalle seguenti: "è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici
e segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante
e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
9, comma 1, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"sei anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie
per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e
terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen,
ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
in violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti diretti
a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero
atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare
l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni
del presente decreto, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso
tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti
contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio
dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone
da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione
da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite
sino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare
che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti,
per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e
per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio
1975, n.354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies
del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo
di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,
può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali
in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere
alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali,
se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero
si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare
nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre
unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale
dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano,
in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione
del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto
il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta
da parte dell'autorità giudiziaria competente. In attesa della decisione
sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura
del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo
14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice
di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero
sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con
il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio
del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita
la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni
di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio
dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'arti-colo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato
per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima
è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora
si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall'articolo
12 del presente testo unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui
al comma 5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità
da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente
il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha
sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Il termine è
di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale
in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con
unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può
essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per
il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano
l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso
all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito
di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito
da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n.271, nonché, ove necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso
di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi
ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato
per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio
nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto
si procede con rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma
13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può
essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore
a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e
della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso
un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante
l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio
dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del
comma 5-bis è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,
in violazione delle norme del presente decreto, nel territorio dello Stato
è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio
l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine
di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre
i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro
per l'anno 2002, 24,79 milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di
euro per l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno
straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione
al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare
la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza
dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione
del periodo di custodia cautelare o di detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Esplusione a titolo
di misura di sicurezza e disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione) - 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per
un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si
trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni
e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della
pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire
la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore
a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se
la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo
a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma
14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in
taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare
una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il magistrato
di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità,
acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e
sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale
decide nel termine di venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa
fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale
di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando
non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione
è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello
straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione
è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione
non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo 15-bis
(...)
1. All'articolo 17, comma 1 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "lo straniero" sono aggiunte
le seguenti: "parte offesa ovvero" e dopo la parola: "richiesta"
sono aggiunte le seguenti: "della parte offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nello
stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all'ingresso
di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti
di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote riservate"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un
apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari,
contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti :
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì
essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi
per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili
forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e
sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili
nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)
- 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale
del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero
procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri
a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero
deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia
di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di
quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa
per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il
rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia
può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere
b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai
commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su
sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi
previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte
di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa,
ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro.
Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo
di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia,
in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3,
comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari,
ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha
validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso
con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso
lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per
la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di
quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente
ed al centro per l'impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con
lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500
euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia
per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito
del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio
dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere
con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene
in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario
competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del
permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari
legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per
il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per
un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il
cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini
di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l'arresto
da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25,
comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità
di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario
può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della
Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni
a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
degli statuti e delle relative norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero
la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater, per
la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo".
Articolo 18.
(Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione
con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti
ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni,
possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all'interno dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome
nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività
si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22,
commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione
del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni
di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi
di cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del
1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di lavoro italiano
o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria
per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia
di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l'impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani
o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni
ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di
più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate
nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno
per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale
dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri
ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori
italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati
previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla
tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale
comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
27, dopo il comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie
pubbliche e private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato
il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita,
da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione
e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare
la tutela dei vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) i figli maggiorenni
a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità
totale";
2) alla lettera c) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "qualora
non abbiano altri figli nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al
loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute";
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata
della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione
presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo
di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con
timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato
può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti
la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5".
Articolo 22 bis.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, al comma 5, prima delle parole: "In caso di separazione",
sono aggiunte le seguenti: "In caso di morte del familiare in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento e".
Articolo 22 ter .
1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato
per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato
o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non
sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale
e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza
nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione,
al momento del compimento della maggiore età del minore straniero
di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale
da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi di
studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e
con le modalità previste dalla legge italiana oppure è in
possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente
articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite
annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo
n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari
di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti
da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in
Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari
dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere
o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese
bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio
e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo
40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato
agli stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che dimostrino
di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia
ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è sostituito dal seguente:
''6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, nel limite del cinque per cento degli alloggi e delle
agevolazioni, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi
di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni
Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative
e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ovunque
ricorrano, le parole: "ufficio periferico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente:
"Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto
o ente assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente garanzia"
fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno
dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, all'articolo
30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera
b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio
non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia
nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse
con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more
del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante
ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere,
previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di 80 unità,
anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
e successive modificazioni e integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto
può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei
mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo
e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18
del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere
mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle
medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo
appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento
di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché
di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma si applicano le procedure
previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis
e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido
fino alla definizione della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il richiedente asilo
non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di
asilo presentata. Esso può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nei
seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità,
qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità,
oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati
falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora
tali elementi non siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto
ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera
o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri
di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo
regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità
di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio
d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di identificazione sarà
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà
altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero
dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme
di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di
cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dell'articolo 1-bis è istituita la procedura
semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza,
il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per
il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di
cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore
chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori
trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede
alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-bis,
comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di riconoscimento
dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della commissione
nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame
delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui
è disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione
di cui all'articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L'eventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato
al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche.
Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Articolo 1-quater. - (Commissioni territoriali) - 1. Presso le prefetture
- uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto
del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera
prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell'ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente
deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere
integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136,
da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di
componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione
a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei
quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli
affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo,
le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione dì
distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di
cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione
di compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi
tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le commissioni
territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente
viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato.
Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente all'informazione
sulle modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo
2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano
per i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico
le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai
sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo)
- 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione
nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. La
Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da
un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera
prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR.
Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga
composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle
commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali
in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite
le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).
- 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei
richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei
servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel
caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza
unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle risorse del fondo di
cui all'articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza
di cui al comma 3, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo
di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3 stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di
contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso
e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo
1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già
in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo
1-septies, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è accolto
nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario
di cui all'articolo 18 e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale,
dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato
delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali
che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale
è affidato, con apposita convenzione, all'Associazione nazionale
dei comuni italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati
e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in
favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione
dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le
migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono finanziate nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo
di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).
1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di
cui all'articolo 1-sexies, presso il Ministero dell'interno, è istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione
è costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Immigrati
profughi e rifugiati" - cap. 2359 - dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 2002, già destinate agli interventi di cui
all'articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese
quelle già attribuite all'Italia per gli anni 2000, 2001, 2002 ed
in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell'economia
e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o
organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma
1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. "
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata
la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti
della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza
ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può
denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la sussistenza del rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo.
La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie
spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro
dell'ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del
presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare,
con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una dichiarazione attestante
la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza
in Italia;
b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei
lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a
quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono
allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari all'importo
trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio
di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di
cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 introdotto dall'articolo
6 della presente legge.
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia
alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione
non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui
al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per
territorio verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della
dichiarazione e il questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso,
della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro
che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari
cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura
- ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare
il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive
di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento dell'organo competente della prova della continuazione del
rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione
del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione all'occupazione
dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con
proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo
e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché
le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia per far
fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato
in modo da garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali.
Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità
di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi
previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di
cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di
lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari nei confronti dei
quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, ovvero risultino destinatari dell'applicazione di una
misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento
all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza
dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma
1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché
alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento
dello sportello unico per l'immigrazione previsto dalla presente legge;
fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni
di cui agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla direzione
provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti
sull'immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo,
limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l'impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle
suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati
al riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi
esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una
rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto
del Ministro dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo
2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni
di emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di accoglienza
di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso
e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni
sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia
delle frontiere).
1. E' istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività
di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché
delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza
in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione
centrale è preposto un prefetto nell'ambito della dotazione organica
esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero
e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione
delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane,
strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'articolo 4, comma
1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti
speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 30-ter
(
)
1. Nell'ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell'immigrazione
clandestina, il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità
di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A
tali fini il contingente previsto dal predetto articolo è aumentato
sino ad un massimo di ulteriori undici unità riservate agli esperti
della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del
presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo determinato
nella misura di 778.817 euro per l'anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Articolo 31
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30 settembre
1993, n. 388, che assume la denominazione di "Comitato parlamentare
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività
di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" sono
altresí attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta
attuazione della presente legge, nonché degli accordi internazionali
e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato
riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5, 16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'onere
derivante dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro
1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera
c), 13 e 28, valutato in 25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni
di euro per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
