Allegato A
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16516/22 “Partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale: integrazioni e modificazioni del Regolamento per gli Istituti di Partecipazione del Comune di Ravenna e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale"TESTO DEFINITIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 07.02.2008
TESTO UNICO CONTENENTE LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, DEL DIFENSORE CIVICO, DELLA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI NON ITALIANI APPARTENENTI A PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA UE O APOLIDI LA RAPPRESENTANZA DEI CITTADINI NON ITALIANI APPARTENENTI A PAESI DELL’UNIONE EUROPEA E DEI CITTADINI STRANIERI EXTRA UE O APOLIDI
Capo VI
LA RAPPRESENTANZA
Art. 38 - Istituzione della Rappresentanza 1.Secondo quanto previsto dall’articolo 3 dello Statuto comunale, é istituito l’ organismo consultivo dell'amministrazione comunale denominato: "Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell’unione europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi” residenti nel comune di Ravenna, costituito da: due consiglieri aggiunti eletti nel Consiglio comunale dai cittadini stranieri extra UE o apolidi residenti nel comune di Ravenna; i consiglieri aggiunti eletti nei Consigli circoscrizionali dai cittadini stranieri extra UE o apolidi residenti nel comune di Ravenna; i rappresentanti, espressi dalle Associazioni dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell’UE col maggior numero di residenti nel territorio comunale e designati dal Coordinamento comunale delle Associazioni di immigrati, in ragione di uno per nazionalità e complessivamente in numero non superiore alla metà dei componenti Consiglieri aggiunti eletti. 2.L’esercizio del mandato di Consigliere aggiunto è disciplinato nel rispetto delle norme dello Statuto ed in conformità del presente regolamento. 3. Nella costituzione e funzionamento della Rappresentanza, l’Amministrazione Comunale attua ogni possibile azione positiva per favorire la partecipazione, l’integrazione, colmare svantaggi di genere, cancellare o impedire la nascita di qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e per rendere concreta l’effettiva parità di diritti e opportunità fra cittadini.
Art. 39 - Finalità 1.L’istituzione della Rappresentanza ha lo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo tra portatori di differenti culture ed inoltre: - fa conoscere alla cittadinanza le diverse culture presenti a Ravenna; - promuove ed attiva il rispetto delle regole di convivenza, al fine di conseguire una effettiva parità tra cittadini ravennati, cittadini non italiani comunitari e stranieri o apolidi; - promuove azioni di gestione e risoluzione dei conflitti che possono emergere nella convivenza quotidiana a causa delle diversità culturali; - crea un clima di fiducia reciproca favorendo l'integrazione multietnica e l'eliminazione dei pregiudizi razziali e xenofobi; - promuove il rispetto dei diritti e dei doveri degli stranieri residenti a Ravenna; - svolge opera di sensibilizzazione verso l'obiettivo del diritto di voto agli stranieri, sostenendo l'evoluzione in tal senso del diritto comunitario europeo; - promuove attenzione ai diritti e alle pari opportunità delle donne, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica; - promuove il diritto alla libera aggregazione, favorendo la costituzione di associazioni di stranieri e miste e supportando quelle esistenti; 2.La Rappresentanza costituisce il supporto per l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini non italiani residenti nel Comune, singoli o associati, compresi quelli di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi e dallo Statuto.
Art. 40 – La Rappresentanza 1. La Rappresentanza è organo collegiale. (XXX) 2. La Rappresentanza ha un Presidente ed un Vice Presidente, rispettivamente nelle persone del primo e del secondo degli eletti a Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale. 3. Il Presidente o, in caso di suo impedimento il Vice Presidente, convoca e presiede le riunioni della Rappresentanza, stabilendone l'ordine del giorno. Assicura, inoltre, il collegamento con gli organi istituzionali. 4.La Rappresentanza nomina tra i suoi componenti il coordinatore operativo. 5.La Rappresentanza può organizzarsi in commissioni di lavoro. 6.Le sedute della Rappresentanza sono pubbliche (XXX) 7. Alle riunioni della Rappresentanza partecipano il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Comunale o Consigliere da ciascuno indicato, il Sindaco o suo delegato con solo diritto di parola. 8.La Rappresentanza si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese. 9.La Rappresentanza può deliberare, con maggioranza di almeno 2/3 dei propri componenti, la decadenza dall’appartenenza alla Rappresentanza stessa di quei membri che siano risultati assenti ingiustificati- per almeno cinque sedute consecutive alle riunioni regolarmente convocate. La Rappresentanza segnala al Consiglio di appartenenza i comportamenti, eventualmente assunti dai Consiglieri aggiunti, non conformi alle finalità della Rappresentanza e/o non rappresentativi della stessa.
Art. 41 - Funzioni della Rappresentanza 1.La Rappresentanza raccoglie le segnalazioni, presentate dai cittadini non italiani comunitari o stranieri e apolidi, riguardanti questioni e/o punti critici che impediscono l'effettivo svolgimento dei diritti dei cittadini. Inoltre raccoglie suggerimenti e proposte da trasmettere all'amministrazione per trasformarli, ove possibile, in progetti e iniziative concrete. 2.La Rappresentanza svolge una funzione di monitoraggio del fenomeno, dell'immigrazione. Si impegna nella costituzione di un Osservatorio in grado di rilevare dati e tendenze nel Comune di Ravenna. Il coordinatore operativo della Rappresentanza collabora all'aggiornamento dei dati statistici e si occupa di pubblicare, a cadenza annuale, un documento statistico, sintesi delle informazioni raccolte dai diversi Enti, riguardante i diversi aspetti del fenomeno dell'immigrazione. 3. La Rappresentanza ha funzione consultiva sugli atti del Consiglio Comunale concernenti le seguenti materie: Bilancio di previsione e conto consuntivo del Comune; Bilancio di previsione parte corrente, PEG e rendiconto delle Circoscrizioni; Bilancio di previsione e conto consuntivo del consorzio per i servizi sociali; - Piano regolatore generale; - Scuola; - Sanità; - Servizi Sociali; Casa; Immigrazione. 4.La Rappresentanza svolge funzione propositiva, in quanto partecipa attivamente alla definizione di strategie, priorità, obiettivi e strumenti attuativi,nei confronti dei programmi di contenuto multietnico e interculturale dell'intera amministrazione avvalendosi dei seguenti strumenti: - formulazione di proposte al Consiglio Comunale, ai Consigli Circoscrizionali, al Sindaco ed ai Presidenti di Circoscrizione riguardo la realizzazione nel territorio cittadino di iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione, educazione, tutoraggio alla multietnicità e all'intercultura; - fornitura di collaborazione informativa, propositiva e progettuale a tutte le commissioni consiliari, a tutti i consiglieri comunali e circoscrizionali sui temi riguardanti le migrazioni e le comunità straniere stabilitesi nel territorio. 5.La Rappresentanza si rapporta col Consiglio Comunale e coi Consigli circoscrizionali tramite i Consiglieri aggiunti membri di tali organi. 6.La Rappresentanza inoltra al Sindaco – tramite i Consiglieri aggiunti- le proprie proposte da sottoporre al Consiglio comunale: a)proposte di deliberazione; b) emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno del Consiglio; c) mozioni e ordini del giorno. 7.I Consiglieri aggiunti e la Rappresentanza – tramite i Consiglieri aggiunti- possono rivolgere al Sindaco proprie interrogazioni chiedendo risposta scritta oppure, in alternativa, risposta in Consiglio comunale.
Art. 42 - Funzionamento della Rappresentanza 1.La Rappresentanza ha sede in edificio di proprietà comunale. 1.Per le attività della Rappresentanza sono istituiti , in sede di bilancio di previsione del Comune, appositi fondi annuali gestiti dal Dirigente responsabile del competente Centro di costo: -a sostegno delle spese organizzative e di funzionamento della Rappresentanza; - a sostegno dell’attività dei Consiglieri aggiunti mediante l’erogazione, a ciascuno di essi, per la partecipazione a ciascuna seduta del proprio Consiglio, di un contributo finanziario, di importo pari al 70 per cento del valore del gettone di presenza attribuito al Consigliere dell’organo di appartenenza. 3.La Rappresentanza lavora in piena autonomia secondo le norme vigenti e mantiene un rapporto organico, continuativo e progettuale con tutti i servizi per gli stranieri. 4.Il Sindaco si impegna a favorire e sostenere la partecipazione di membri della Rappresentanza negli organismi e nelle sedi che possono servire a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 39 del presente Regolamento. 5.La Rappresentanza può delegare un proprio membro a partecipare alla consulta provinciale dell'immigrazione come pure in altre istanze di rappresentanza più ampia (regionale e/o nazionale).
Art. 43 - Convocazione della rappresentanza 1.La Rappresentanza è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice Presidente della Rappresentanza: - di propria iniziativa; - su richiesta di due terzi dei componenti della Rappresentanza; 2.La Rappresentanza può altresì essere convocata su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale.
Art. 44 - Validità delle sedute e delle deliberazioni 1.Le sedute della Rappresentanza sono valide se è presente almeno un terzo dei suoi componenti. (XXX) 2.Le deliberazioni della Rappresentanza sono approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del regolamento interno della Rappresentanza per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
Art. 45 - Servizi a disposizione della Rappresentanza 1.Le funzioni di supporto alla Rappresentanza sono svolte dall'U.O. Politiche per l'immigrazione del Comune di Ravenna.
Art. 46 - Insediamento e scioglimento della Rappresentanza 1.La Rappresentanza è insediata dal Sindaco e i suoi membri eletti o designati restano in carica ordinariamente fino alla indizione delle nuove elezioni dei Consiglieri aggiunti. 2.Le elezioni dei Consiglieri aggiunti avverranno, di norma,nell’anno di effettuazione delle elezioni del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali e verranno indette dal Sindaco ai sensi del disposto dell'articolo 56 del presente regolamento. 3.Il Sindaco procede allo scioglimento della Rappresentanza nel caso in cui la metà dei suoi componenti eletti, così come numericamente determinati dalla consultazione elettorale, risulti decaduta o dimissionaria e non sia più possibile procedere alla surroga dei membri cessati. 4.In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.
Capo VII
LE ELEZIONI DEI CONSIGLIERI AGGIUNTI
Art. 47 - Elettorato attivo 1.Alle elezioni di due Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale e del Consigliere Aggiunto in ciascun Consiglio di Circoscrizione, partecipano le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di un Paese straniero extra-UE o "status" d'apolide; b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo; c) compimento del diciottesimo anno di età alla data dell’elezione; d)iscrizione all'anagrafe del Comune di Ravenna con pratica perfezionata quarantacinque giorni prima della data di votazione; e) iscrizione nella lista generale; 2. L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido, ad eccezione dei richiedenti asilo per i quali è sufficiente la dimostrazione dello status giuridico. 3. Il Sindaco, non più tardi del cinquantacinquesimo giorno precedente l’elezione, pubblica all’Albo Pretorio la lista generale degli elettori, distinta per maschi e per femmine, indicando per ogni iscritto il cognome e nome, il luogo e data di nascita, la residenza. 4.Agli elettori sarà recapitato, al proprio domicilio, il certificato elettorale entro il decimo giorno antecedente la data delle elezioni,assieme a note esplicative delle modalità di voto redatte nelle lingue più diffuse.
Art. 48 - Condizioni di eleggibilità dei Consiglieri aggiunti 1.Sono eleggibili, a Consiglieri aggiunti, le persone che, alla data fissata per le elezioni: a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 47 comma 1) punti a, b, c, e; b) siano iscritti all’anagrafe del Comune di Ravenna con pratica perfezionata da almeno 1 anno prima della data di votazione c) dichiarino di non essere membri di altri organismi rappresentativi in materia d'immigrazione, in altri Enti locali; d) dichiarino di non essere in alcuna delle condizioni di incandidabilità o ineleggibilità stabilite, dalla legge o dallo Statuto, per la carica di Consigliere Comunale o Circoscrizionale, in quanto applicabili. a)dichiarino di comprendere la lingua italiana e di saper con essa esprimersi. Art. 48 bis - Dichiarazione delle spese sostenute dai candidati eletti 1. I candidati eletti consegnano al Sindaco una dichiarazione delle spese sostenute per la propria campagna elettorale, con specificazione delle fonti di finanziamento.
Art. 49 - Documentazione comprovante i requisiti per essere candidati 1.L'esistenza dei requisiti richiesti per essere candidati va comprovata mediante l'esibizione: a) di titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e documento d'identità valido ; b) della dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui ai punti c) e d) dell’art.48 e di comprendere la lingua italiana e di saper con essa esprimersi. 2.L'esistenza delle altre condizioni previste dall'art.48 comma 1) sono verificate d'ufficio. 3.La perdita di uno dei requisiti di cui agli art. 47 e 48 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di Consigliere Aggiunto.
Art. 50 – Incompatibilità 1.L’ufficio di Consigliere aggiunto nel Consiglio Comunale è incompatibile con quello di Consigliere aggiunto nel Consiglio di Circoscrizione. 2.L’ufficio di Consigliere aggiunto è incompatibile con la funzione di Presidente di Associazione di cittadini immigrati. 3.La sussistenza di cause di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, all’esercizio dell’ufficio di Consigliere aggiunto determina, ove dette cause non siano rimosse con le modalità ed i termini previsti per i Consiglieri Comunali, la decadenza da esso. 4. La decadenza, che può essere promossa d’ufficio o da chiunque ne abbia interesse, é deliberata,dal Consiglio di appartenenza.
Art. 51 - Istituzioni e funzioni della Commissione elettorale 1.È istituita la Commissione elettorale per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti del Consiglio Comunale e dei Consiglieri Aggiunti dei Consigli Circoscrizionali costituenti la Rappresentanza composta dal Segretario comunale che la presiede, dal dirigente dell'area "Politiche di sostegno", dal responsabile dell'Ufficio elettorale, da un funzionario dell’Ufficio delle politiche per l’immigrazione o loro delegati. 2.Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'Ufficio elettorale. 3.La Commissione elettorale procede alla formazione della apposita lista generale ed al relativo aggiornamento, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti, decide sulle eventuali controversie e i ricorsi insorti nello svolgimento della procedura elettorale. 4.Avverso la mancata iscrizione nella lista generale é possibile presentare ricorso in forma scritta, entro dieci giorni dalla data delle elezioni, alla Commissione elettorale.La Commissione decide entro tre giorni dal ricevimento dell’istanza e, in caso di accoglimento del ricorso, dispone l’immediata iscrizione senza pregiudizio dei termini.
Art. 52 - Funzionamento della Commissione elettorale 1.Le riunioni della Commissione elettorale sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tre, compreso il presidente, in assenza del quale la riunione non è valida. 2.Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 53 – Presentazione delle candidature 1.L'elezione dei Consiglieri Aggiunti del Consiglio Comunale e dei Consigli Circoscrizionali, avviene sulla base di candidature. 2.La candidatura a Consigliere Aggiunto, contenente l’indicazione di due delegati alla sua presentazione (uno effettivo ed uno supplente), é presentata, per ciascuno candidato, mediante deposito: a)per l’elezione nel Consiglio Comunale: di almeno 40 e non più di 60 sottoscrizioni degli iscritti nella lista generale di cui all’art. 47 punto e); Per le candidature femminili si richiedono almeno 10 e non più di 20 sottoscrizioni. b)per l’elezione nel Consiglio Circoscrizionale: di almeno 20 e non più di 30 sottoscrizioni degli iscritti, residenti nel territorio della circoscrizione interessata, nella lista generale di cui all’art. 47 punto e); Per le candidature femminili si richiedono almeno 5 e non più di 8 sottoscrizioni. c)della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dell’interessato; d)della dichiarazione di assenza di cause ostative alla candidatura e di possesso dei requisiti prescritti per essere eletto; e)della certificazione attestante che i delegati a presentare la candidatura sono iscritti nella lista generale di cui all’art. 47 punto e). f) del contrassegno, anche a colori, inscritto in un cerchio di cm 2 di diametro, caratterizzante la propria candidatura, per la riproduzione sulla scheda di votazione. Tale contrassegno, all’occorrenza composto da più simboli, non può riprodurre integralmente bandiere nazionali. g)del preventivo delle spese ipotizzate per la propria campagna elettorale con specificazione delle fonti di finanziamento. 3.Le sottoscrizioni apposte alla candidatura e la sottoscrizione alla dichiarazione dell’interessato devono essere autenticate a norma dell’art.14 della legge 21.3.1990 n°53. 4.Ciascun elettore può sottoscrivere non più di una candidatura al Consiglio Comunale e non più di una candidatura ai Consigli di Circoscrizione. 5.Le sottoscrizioni possono essere raccolte tra il quarantacinquesimo giorno e il trentesimo giorno precedenti la data delle elezioni. 6.Le candidature che non sono corredate dal numero minimo di sottoscrizioni o hanno superato il limite massimo non sono ammesse. 7.I candidati per i Consigli circoscrizionali non possono concorrere per più di una Circoscrizione. 8.E’ consentito candidarsi per l’elezione di Consigliere aggiunto al Consiglio Comunale ed anche per l’elezione di Consigliere aggiunto ad una Circoscrizione.
ART.54 Esame ed ammissione delle candidature 1.Le candidature sono presentate tra le ore 8,00 del trentesimo giorno e le ore 18,00 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni, alla segreteria della Commissione elettorale, ubicata presso la sede del Servizio elettorale, da uno dei due delegati. Del materiale relativo alla presentazione della candidatura viene rilasciata apposita ricevuta. 2.La Commissione, entro tre giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, procede alla verifica della validità delle candidature e relative ammissioni. 3.Contro le decisioni della suddetta Commissione, tempestivamente comunicate ai delegati, e rese pubbliche mediante manifesto affisso all’Albo Pretorio, é possibile presentare ricorso in forma scritta, entro tre giorni dalla predetta affissione. La Commissione decide entro due giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione dispone, ricorrendone le condizioni, l’integrazione o la modificazione delle candidature, anche ai fini dell’affissione all’Albo Pretorio e dei manifesti. 4.Conclusa la verifica della validità e ammissione delle candidature, procede, con le modalità previste per l’elezione del Consiglio Comunale, al sorteggio dei nomi dei candidati per determinare l’ordine del loro inserimento nelle schede elettorali e nel manifesto dei candidati.
ART. 55 – Riapertura dei termini per la presentazione delle candidature 1.Se nel periodo suindicato, non vengono depositate e sottoscritte almeno tre candidature per l’elezione dei Consiglieri aggiunti al Consiglio Comunale ed almeno due per l’elezione del Consigliere aggiunto nel Consiglio di Circoscrizione, la Commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.
Art. 56 - Indizione delle elezioni 1.Il Sindaco indice e fissa le elezioni almeno 60 giorni prima della data del loro svolgimento e ne da avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici entro tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi elettorali. Il Sindaco stabilisce, inoltre, su proposta del Servizio elettorale formulata in base al numero degli iscritti, il numero delle sezioni elettorali territoriali, prevedendo almeno una sezione per ogni Circoscrizione. 2.Il Sindaco con apposito atto scioglie la Rappresentanza entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni. 3.Il Comune di Ravenna provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva: a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature; b) i candidati ammessi, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.
Art.57 – Sistema elettorale 1.I Consiglieri aggiunti sono eletti a suffragio con voto segreto sulla base di candidature uninominali. 2.Risultano eletti a Consigliere aggiunto nel Consiglio Comunale i primi due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 3.Risulta eletto a Consigliere aggiunto nel Consiglio circoscrizionale il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti nella rispettiva Circoscrizione territoriale. 4.A parità di voto viene eletto il candidato risultante residente da più tempo nel comune di Ravenna. 5.Nelle schede di voto per l’elezione dei Consiglieri aggiunti nel Consiglio Comunale e nel Consiglio Circoscrizionale sono indicati il nome ed il cognome dei candidati ammessi e il relativo contrassegno.
Art. 58 – Decadenza e surroga degli eletti 1.Il Consigliere aggiunto decade per dimissioni, decesso, trasferimento in un altro comune, acquisizione di cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea, sopravvenuta incompatibilità contemplata all’art. 50, o per altre cause - se e in quanto ad esso applicabili- previste dall’ordinamento generale o dal regolamento del Consiglio del quale è membro. 2.Il Consigliere aggiunto decaduto viene sostituito dal primo dei candidati non eletti nel Consiglio di appartenenza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. 3.In caso di candidati che abbiano ottenuto eguale numero di voti, verrà nominato quello risultante residente da più tempo nel Comune di Ravenna.
Art. 59 - Svolgimento delle operazioni di voto 1.Le operazioni di voto per le elezioni dei Consiglieri aggiunti si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8.00 antimeridiane alle ore 20.00. 2.Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione a cura dell'ufficio di Sezione. 3.Il risultato dello scrutinio è trasmesso a cura del presidente di sezione alla Commissione elettorale.
Art. 60 - Sezioni elettorali territoriali 1.Gli elettori, di norma, sono assegnati alle sezioni elettorali di pertinenza territoriale. 2.L'ufficio elettorale di sezione è composto da: n. 1 presidente; n. 3 scrutatori, di cui uno assume le funzioni di vice presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del presidente. 3.Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno due membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente. 4.La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal Sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani residenti nel comune, iscritti negli Albi Presidenti e Scrutatori e dichiaratisi disponibili a seguito di pubblico avviso. 5.Nelle sezioni elettorali sono ammessi i rappresentanti dei candidati. 6.Le sezioni elettorali si costituiscono ed operano sulla base delle istruzioni formulate dal Servizio elettorale.
Art. 61 – Compensi dei componenti le sezioni elettorali 1.Ai componenti il seggio elettorale spetta (XXX) un compenso di importo pari all’onorario stabilito,dalla normativa vigente al momento dell’elezione, per i componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione delle elezioni del Consiglio Comunale.
Art. 62 - Consegna e verifica del materiale per i seggi 1.Il responsabile del Servizio elettorale provvede affinchè alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al presidente di seggio: - il bollo del Comune; - l'elenco degli elettori; - il pacco delle schede di votazione; tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni; l'elenco degli scrutatori; - le urne e quant'altro occorre per la votazione (cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.). 2.Subito dopo la consegna del materiale il presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'art.47 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni: - la firma dello scrutatore; - l'apposizione del timbro del Comune.
Art. 63 - Documenti necessari per il voto 1.L'elettore per essere ammesso al voto ,deve presentare il certificato elettorale e un documento d'identità/riconoscimento (passaporto oppure documento rilasciato da autorità italiana quale carta d'identità, o patente o carta di soggiorno o permesso di soggiorno). 2Sul certificato sono riportati: a)la data delle elezioni per i Consiglieri aggiunti nonché l’indicazione del Consiglio Circoscrizionale nel cui ambito l’elettore è chiamato ad eleggere il Consigliere aggiunto; b)il nome e il cognome, il sesso, il luogo di nascita, la nazionalità,la residenza dell’elettore e il suo numero di iscrizione nella lista generale; c)il numero e l’ubicazione della sezione elettorale presso cui è esercitabile il diritto di voto. 3. Il certificato si compone di due parti, una che resta all’elettore, l’altra costituita da un tagliando, con funzione da matrice che,al momento dell’ammissione al voto è trattenuta dal Presidente del seggio per le operazioni di riscontro. 4.Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa, sul quale, al momento della consegna della scheda di voto, uno scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità in corrispondenza del nome dell'elettore. 5. Il riconoscimento della identità dell’elettore è effettuato mediante visione di un documento di identità/riconoscimento munito di fotografia, anche se scaduto, purché la data di scadenza non risalga ad oltre sei mesi prima del giorno delle elezioni e l’elettore dimostri di aver provveduto agli adempimenti per il rinnovo del documento. 6.L’elettore che si presenterà al seggio senza certificato elettorale potrà ritirarlo direttamente presso il seggio sulla cui lista elettorale è iscritto, previa identificazione da parte del Presidente.
Art. 64 – Operazioni di voto 1.All’ elettore ammesso al voto sono consegnate due schede di diverso colore: una per l'elezione del Consigliere aggiunto del Consiglio comunale e la seconda per l'elezione del Consigliere aggiunto delle Circoscrizioni. In entrambi i casi è possibile votare per un solo candidato, tracciando un segno,con la matita fornita al momento del voto, sul nome del candidato o apponendo una croce sulla casella del contrassegno, composto all’occorrenza anche da più simboli, posta in corrispondenza del nome del candidato. 2.Nella scheda sono riportati, secondo l’ordine determinato dal sorteggio di cui all’art.54 e numerati in sequenza, i candidati con l’indicazione del nome e del cognome, del luogo e data di nascita e della nazionalità e i relativi contrassegni. 3.Gli elettori fisicamente impediti sono ammessi al voto, con le modalità stabilite dalla legge per le elezioni amministrative, mediante assistenza di un accompagnatore che sia elettore della stessa sezione. L’accompagnatore esercita le funzioni di assistenza a favore di un unico elettore previa annotazione nella lista sezionale da parte del Presidente. 4.Nei locali in cui si tengono le operazioni di voto non è ammessa la presenza di persone estranee alle operazioni stesse ovvero che non siano chiamate a svolgere servizio.E’ ammessa tuttavia la presenza dei candidati eleggibili nel Consiglio comunale e nel Consiglio circoscrizionale in cui si vota. 5.Nella sala delle votazioni è affisso l’elenco dei candidati. 7.E’ vietato, da parte di chiunque, fornire qualsiasi indicazione o richiesta di voto agli elettori. 8.All’elettore che, a giudizio del Presidente, indugia artificiosamente ed indebitamente nelle operazioni di voto o disturba il regolare andamento delle operazioni è annullata la scheda, se non ancora introdotta nell’urna, e allontanato dai locali di voto. Ai suddetti fini il Presidente si avvale del personale di Polizia Urbana in servizio presso la sezione, dandone menzione nel verbale delle operazioni.
Art. 65 – Operazioni di scrutinio 1.Terminate le operazioni di voto e previo riscontro del numero di votanti, ha inizio lo scrutinio delle schede, a partire da quelle per l’elezioni dei Consiglieri aggiunti nel Consiglio Comunale. 2.Alle operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali possono assistere, facendone richiesta al Presidente prima della chiusura delle operazioni di voto, i candidati del Consiglio in cui si vota nonché gli elettori della sezione solo se la loro presenza è compatibile con il regolare svolgimento delle operazioni. 3.Il Presidente procede allo spoglio delle schede e cura che i voti riportati da ciascun candidato siano registrati nell’apposito verbale, uno per ciascuna elezione. 4.Il Presidente procede poi, distintamente per ogni elezione, a sommare i voti riportati da ciascun candidato e a formare la graduatoria dei candidati ordinata per numero decrescente di voti ricevuti, dal candidato che ne ha ottenuto il maggior numero sino a quello che ne ha riportati meno. 5.Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente provvede a depositare, presso la segreteria della Commissione elettorale, i verbali delle operazioni di votazione. Del deposito è rilasciata ricevuta.
Art. 66 – Proclamazione degli eletti 1.La Commissione, ricevuti tutti i verbali delle sezioni elettorali, dopo aver sommato i voti ottenuti da ciascun candidato in ogni sezione elettorale, procede per ogni Consiglio, alla formazione della graduatorie definitive dei candidati ordinata per numero decrescente di voti complessivamente ricevuti,dal candidato che ne ha ottenuto il maggior numero sino a quello che ne ha riportati meno, facendo precedere, a parità di voti, colui che risulta da più tempo residente nel Comune di Ravenna. 2.Sulla base delle predette graduatorie, la Commissione proclama quindi eletti a Consiglieri aggiunti per i rispettivi Consigli i candidati o il candidato che precede in graduatoria.
Art. 67 – Ricorsi 1.Avverso la proclamazione e non oltre cinque giorni da essa, è possibile, limitatamente a motivi di irregolarità delle operazioni, presentare ricorso in forma scritta, da parte chi ne ha interesse, alla Commissione elettorale per il riesame. 2.La Commissione, acquisiti i verbali delle operazioni ed ogni altro utile elemento e sentiti, ove necessario, gli interessati, decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.Ove questo risulti fondato, la Commissione corregge i risultati e procede, se del caso, a proclamare i candidati che risultino eletti.
Art. 68 – Pubblicità dei risultati elettorali 1.Sulla base del verbale della Commissione elettorale, il Sindaco pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione e rende noto ai canditati eletti l’avvenuta loro proclamazione all’Ufficio di Consigliere aggiunto nel Consiglio Comunale e nel Consiglio Circoscrizionale.
Art. 69 - Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di legge relative all’ elezioni dei Consiglieri Comunali.
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