Regolamento per gli Istituti di partecipazione del Comune di Ravenna: Regolamento
per l'istituzione della Rappresentanza.
LE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA
Art. 51 - Requisiti per la partecipazione alle elezioni della rappresentanza
1. Alle elezioni della Rappresentanza dei cittadini stranieri extra-UE
e apolidi residenti nel comune di Ravenna, di seguito denominata semplicemente
Rappresentanza, partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle
operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un paese straniero extra-UE o "status" d'apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana o di stato comuni tario e extra-UE);
b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
e) compimento dei 18 anni d'età;
d) iscrizione all'anagrafe del comune di Ravenna con pratica perfezionata 60 giorni prima della data di votazione;
Art. 52 - Condizioni di eleggibilità dei membri della rappresentanza
1. Sono eleggibili in qualità di membri della Rappresentanza le persone che, alla data fissata per le elezioni:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51, punti a), b), e);
b) dichiarino di non esseri membri di altri organismi consultivi in materia
d'immigrazione, costituiti da altri comuni italiani;
e) non siano in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 58 del D. Lgs 17/8/2000 n. 267 e successive modificazioni in quanto applicabili;
d) risultino essere iscritti all'anagrafe di un comune della provincia di Ravenna con pratica perfezionata.
Art. 53 - Documentazione comprovante requisiti
1. L'esistenza dei requisiti necessari per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e del documento d'identità valido.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata
mediante l'esibizione:
a) dei documenti indicati nel comma precedente;
b) di dichiarazione in cui il candidato attesti di non essere membro di
altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri
comuni
italiani.
3. La perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 51 e 52 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Rappresentanza.
4. L'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 51 lettera a) e dall'articolo 52 lettera e) sono verificati d'ufficio.
Art. 54 - Pubblicazione dell'elenco degli elettori
1. Il sindaco, entro il 60° giorno precedente la data della votazione, forma e pubblica all'Albo Pretorio un elenco dei cittadini extra-UE ed apolidi residenti nel comune con pratica perfezionata, come da punto d) del precedente articolo 51, distinto per femmine e maschi maggiorenni alla data delle elezioni.
2. Per ogni iscritto devono essere indicati:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
e) la residenza.
3. Agli elettori sarà consegnato il certificato elettorale.
Art. 55 - Istituzioni e funzioni della commissione elettorale
1. È istituita la commissione elettorale per l'elezione della Rappresentanza formata dal segretario comunale o suo delegato che la presiede, dal dirigente dell'area "Servizi ai cittadini" o suo delegato, dal dirigente dell'area "Politiche di sostegno" o suo delegato, dal responsabile dell'ufficio elettorale e dal responsabile della "Casa delle culture" o suo delegato.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio elettorale.
3. La commissione elettorale procede alla formazione delle liste elettorali ed alloro aggiornamento, accerta la regolarità delle candidature e proclama gli eletti, decide sulle eventuali controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale.
Art. 56 - Funzionamento della commissione elettorale
1. Le riunioni della commissione elettorale sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore a tré, compreso il presidente, in assenza del quale la riunione non è valida.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
3. I cittadini stranieri extra-UE ed apolidi residenti a Ravenna possono ricorrere alla commissione elettorale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione ed omissione di cancellazione entro 10 giorni dalla data di affissione all'Albo Comunale dell'elenco degli elettori di cui all'articolo 54.
Art. 57 - Documentazione necessaria per la presentazione delle liste
1. L'elezione dei membri della Rappresentanza avviene sulla base di liste elettorali.
2. Per la presentazione delle liste è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
- lista dei candidati;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 54;
- dichiarazioni autenticate dell'accettazione delle candidature;
- certificati attestanti che i candidati sono residenti in un comune della provincia di Ravenna con pratica perfezionata;
- modello del contrassegno della lista.
3. La presentazione delle liste deve essere fatta alla segreteria della commissione elettorale da uno dei due delegati di lista indicati nel modello di presentazione o in caso di loro impedimento da due sottoscrittori della lista stessa. I due delegati possono essere anche sottoscrittori.
4. All'atto della presentazione delle liste viene rilasciata apposita ricevuta.
Art. 58 - Indizione delle elezioni
1. Il sindaco indice e fissa le elezioni almeno 60 giorni prima della data del loro svolgimento e ne da avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici entro tale data, indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura dei seggi.
2. Il sindaco con apposito atto scioglie la Rappresentanza entro l'ottantesimo giorno antecedente la data dello svolgimento delle elezioni.
3. Il comune di Ravenna provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altre forme di pubblicità radiotelevisiva:
a) l'iniziativa nel suo complesso, i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.
Art. 59 - Modalità di svolgimento delle elezioni della rappresentanza
1. I membri della Rappresentanza sono eletti ciascuno in rappresentanza dei residenti stranieri extra-UE provenienti dalle seguenti aree geografiche:
I. Europa extracomunitaria ed apolidi
II. Africa
III. America
IV. Asia ed Oceania
2. I rappresentanti di ogni area sono eletti in modo proporzionale al numero dei residenti. I quorum sono fissati sulla base dell'elenco di cui all'articolo 54 del presente regolamento.
3. Il numero dei rappresentanti è definito area per area, come segue:
- fino a 400 residenti = 2 rappresentanti;
- da 401 a 1000 residenti = 4 rappresentanti;
- oltre 1000 residenti = 8 rappresentanti.
4. Qualora per ogni area vengano presentate più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ognuna delle singole liste fino alla concorrenza del numero di eletti previsto dalla rispettiva area geografica.
5. Qualora per ogni area venga presentata una sola lista, gli eletti saranno i candidati che risulteranno maggiormente votati fino alla concorrenza del numero di eletti previsti dalla rispettiva area geografica.
6. Per le aree geografiche aventi diritto a 4 o 8 rappresentanti devono essere presentate almeno 2 liste di candidati di nazionalità diverse.
7. Qualora non venga presentato il numero minimo richiesto di liste, verranno assegnati soltanto la metà dei rappresentanti previsti dal precedente comma.
8. I rimanenti posti verranno assegnati a candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra liste di altre aree geografiche, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
9. Il numero complessivo di rappresentanti eleggibili con il sistema proporzionale di cui al comma 2 del presente articolo, deve essere sempre incrementato di una ulteriore unità.
10. Il seggio viene assegnato al candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste di tutte le aree geografiche, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
Art. 60 - Decadenza degli eletti
1. Quando un membro decade per dimissioni, decesso, trasferimento di residenza in altro comune al di fuori della provincia di Ravenna, acquisto della cittadinanza italiana o perdita dei requisiti previsti dagli articoli 51 e 52 del presente regolamento, viene sostituito dal primo non eletto della stessa lista.
2. Qualora la lista risulti esaurita, verrà sostituito dal candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti tra le liste della stessa area geografica, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
3. Se non esiste altro candidato della stessa area geografica, il posto resosi disponibile verrà assegnato al candidato non eletto più votato, tra tutte le altre liste presentate, dando la precedenza a liste relative a nazionalità non ancora rappresentate.
4. A parità di voti verrà nominato il candidato residente nel comune di Ravenna da più lungo tempo, con riferimento all'ultimo periodo di residenza.
Art. 61 - Modalità di presentazione delle candidature
1. Ogni lista, appartenente ad un'area con due rappresentanti eleggibili, deve essere sottoscritta da almeno 20 e non più di 40 elettori.
2. Ogni altra lista, appartenente ad un'area da 4 ad 8 rappresentanti eleggibili, deve essere sottoscritta da almeno 40 e non più di 80 elettori.
3. Ogni elettore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 51 e può sottoscrivere una sola lista.
4. Le liste che non avranno raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni o avranno superato il limite massimo non saranno ammesse.
5. La lista dei candidati deve essere presentata su appositi moduli predisposti dall'ufficio, riportanti il simbolo e relativa descrizione, l'area geografica di cui la lista è espressione, la dichiarazione di presentazione, l'elenco dei candidati (cognome, nome) con a fianco di ciascuno il numero progressivo.
6. Per ogni candidato devono essere altresì indicati il luogo, la data di nascita e la nazionalità in caratteri latini e nei caratteri della lingua del paese di provenienza del candidato, qualora diversi da quelli latini.
7. Dopo l'elenco dei candidati devono essere indicati i delegati di lista (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, indirizzo).
8. Infine sono apposte, in appositi spazi le firme dei sottoscrittori con indicati cognome, nome luogo e data di nascita, residenza, il numero del documento di identificazione, nonché la certificazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
9. In calce al modulo verrà eseguita la certificazione per l'autenticazione delle firme e l'attestazione relativa alla iscrizione nelle liste elettorali.
10. A corredo della lista dei candidati dovranno essere allegati:
- dichiarazioni autenticate dell'accettazione della candidatura, con l'indicazione che il candidato non è membro di altri organismi consultivi come previsto dall'articolo 52 punto b);
- certificati attestanti che i candidati siano residenti nella provincia di Ravenna;
- fotocopia del titolo di soggiorno;
- modello del contrassegno della lista, in tre copie nei formati aventi
il diametro di cm.10 per la riproduzione sui manifesti previsti dall'articolo
62 e
cm. 2 per la riproduzione sulle schede di votazione.
Art. 62 - Formazione e accertamento della regolarità delle liste
1. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero complessivo dei rappresentanti da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Nella formazione delle liste è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.
3. Le candidature devono essere presentate alla segreteria della commissione elettorale durante le ore di ufficio a partire dal 41° giorno antecedente la data della votazione ed entro le ore 20.00 del 39° giorno antecedente quello della votazione.
4. La commissione elettorale ne accerta la regolarità entro due giorni dalla data di scadenza della presentazione delle liste sopra indicate e procede al sorteggio per l'assegnazione del numero progressivo a ciascuna delle liste ammesse.
5. I candidati esclusi possono altresì ricorrere alla commissione elettorale entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione contro l'accertamento della non regolarità della candidatura.
6. I ricorsi vanno presentati presso la segreteria della commissione elettorale.
7. A fronte di ricorsi la commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre giorni dalla data in cui il ricorso è stato presentato.
8. I nominativi dei candidati, riportati in doppio alfabeto come disposto dall'articolo 61 sono resi noti con manifesto da affiggere all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici il 15° giorno precedente quello della votazione.
Art. 63 - Riapertura dei termini per la presentazione delle liste
1. Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno tre liste di candidati di cittadini stranieri extra-UE appartenenti ad almeno tre aree geografiche differenti, la commissione elettorale può riaprire i termini di presentazione indicando le nuove date.
Art. 64 - Svolgimento delle operazioni di voto
1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri della Rappresentanza si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 8.00 antimeridiane alle ore 20.00.
2. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione a cura dell'ufficio di sezione.
3. Il risultato dello scrutinio è trasmesso a cura del presidente di sezione alla commissione elettorale.
Art. 65 - Sezioni elettorali
1. Gli elettori, di norma, sono assegnati alle sezioni elettorali di pertinenza territoriale.
2. L'ufficio elettorale di sezione è composto da: n. 1 presidente; n. 3 scrutatori, di cui uno assume le funzioni di vice presidente ed un altro redige il verbale delle operazioni elettorali, a scelta del presidente.
3. Per la validità delle operazioni è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno due membri dell'ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente.
4. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal sindaco che provvede a sceglierli fra gli elettori italiani residenti nel comune.
5. Nelle sezioni elettorali sono ammessi rappresentanti di lista.
Art. 66 - Consegna e verifica del materiale per i seggi
1. Il responsabile dell'ufficio elettorale provvede affinchè alle ore 7.00 del giorno della votazione siano consegnati al presidente di seggio:
- il bollo del comune;
- l'elenco degli elettori;
- il pacco delle schede di votazione;
- tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere nelle sale delle votazioni;
- l'elenco degli scrutatori;
- e urne e quant'altro occorre per la votazione (cabine, matite copiative, cancelleria, ecc.).
2. Subito dopo la consegna del materiale il presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nell'elenco e degli ammessi al voto di cui all'articolo 54 e procede alla loro autenticazione che consta di due distinte operazioni:
- la firma dello scrutatore;
- l'apposizione del timbro del comune.
Art. 67 - Documenti necessari per il voto
1. L'elettore all'atto del voto deve presentare il certificato elettorale, un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e un documento d'identità valido (passaporto, carta d'identità, o patente rilasciate da autorità italiane).
2. Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa, sul quale, al momento della consegna della scheda di voto, uno scrutatore annoterà gli estremi del documento d'identità in corrispondenza del nome dell'elettore.
Art. 68 - Scheda e modalità per il voto
1. Nella scheda di votazione deve essere indicato per ciascuna lista il simbolo, il cognome e il nome di ciascun candidato. Il cognome e il nome del candidato, se del caso, devono essere indicati nel doppio alfabeto, come risulta dalla presentazione della candidatura.
2. L'elettore può votare per un solo candidato.
3. Il voto si esprime tracciando con la matita copiativa un segno sul nominativo del candidato prescelto.
4. Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata.
5. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.
Art. 69 - Consegna dei certificati elettorali
1. Ogni elettore riceve al suo domicilio il certificato elettorale e le spiegazioni circa le modalità di voto in varie lingue.
Art. 70 - Comunicazione dell'esito delle elezioni
1. Il sindaco, entro il 10° giorno successivo alla votazione, pubblica all'Albo Pretorio il risultato dell'elezione.
2. Per la prima elezione il termine di cui agli articoli 54 e 58 del presente regolamento viene ridotto a 50 giorni.
Art. 71 - Disposizioni finali
1. Sono abrogati tutti i Regolamenti e le disposizioni che risultano in contrasto con il presente atto.
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