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Regolamento per gli Istituti di partecipazione del Comune di Ravenna: La Rappresentanza dei cittadini extra-UE ed apolidi. Delibera del Consiglio Comunale n. 59757/139 del 26 luglio 2004

 

LA RAPPRESENTANZA

Art. 38 - Istituzione della rappresentanza

1. In adempimento del disposto di cui all'articolo 3 dello statuto comunale, è istituito un organismo consultivo dell'amministrazione comunale denominato" Rappresentanza dei cittadini stranieri extra UE ed apolidi residenti nel comune di Ravenna", allo scopo di promuovere l'integrazione e la partecipazione degli stessi alla vita pubblica locale.

Art. 39 - Finalità

1. La Rappresentanza, la cui elezione è disciplinata dagli articoli del Capo VII del presente regolamento, allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo tra portatori di differenti culture:

- fa conoscere alla cittadinanza le diverse culture presenti a Ravenna;

- promuove ed attiva il rispetto delle regole di convivenza, al fine di conseguire una effettiva parità tra cittadini ravennati e stranieri;

- promuove azioni di gestione e risoluzione dei conflitti che possono emergere nella convivenza quotidiana a causa delle diversità culturali;

- crea un clima di fiducia reciproca favorendo l'integrazione multietnica e l'eliminazione dei pregiudizi razziali e xenofobi;

- promuove il rispetto dei diritti e dei doveri degli stranieri residenti a Ravenna;

- svolge opera di sensibilizzazione verso l'obiettivo del diritto di voto agli stranieri, sostenendo l'evoluzione in tal senso del diritto comunitario europeo;

- promuove attenzione ai diritti e alle pari opportunità delle donne, favorendo la loro partecipazione alla vita pubblica;

- promuove il diritto alla libera aggregazione, favorendo la costituzione di associazioni di stranieri e miste e supportando quelle esistenti;

- raccoglie suggerimenti e proposte dei cittadini stranieri da trasmettere all'amministrazione per trasformarli, ove possibile, in progetti e iniziative
concrete.

Art. 40 - Rappresentanza

1. Sono componenti della Rappresentanza i cittadini dichiarati eletti dalla commissione elettorale, istituita dall'articolo 55 del presente regolamento per l'elezione della Rappresentanza, a seguito di elezioni svolte secondo le modalità contenute nel Capo VII dello stesso, che definisce anche le modalità di sostituzione dei membri che si dimettono o decadono nel corso del loro mandato.

2. La Rappresentanza elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente.

3. La Rappresentanza può organizzarsi in commissioni di lavoro e nominare un ufficio di presidenza.

4. Le sedute della Rappresentanza sono pubbliche.

5. Alle riunioni della Rappresentanza partecipano il presidente e il vice presidente del consiglio comunale o consigliere da ciascuno indicato, il sindaco o suo delegato con solo diritto di parola.

6. La Rappresentanza si riunisce in seduta ordinaria minimo 2 volte all'anno, nel mese di marzo e ottobre.

Art. 41 - II Presidente e il Vice Presidente della rappresentanza

1. Il presidente e il vice presidente vengono eletti dalla Rappresentanza nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti, con due distinte votazioni.

2. Qualora in tali votazioni nessun candidato ottenga la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Sono eleggibili alla carica di presidente e vice presidente i membri della Rappresentanza che non ricoprono cariche di presidenza di associazioni di
immigrati.

4. Il vice presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente e il vice presidente della Rappresentanza possono delegare, ove previsto, coloro che sono risultati eletti.

Art. 42 - Attribuzioni della rappresentanza

1. La rappresentanza ha funzione consultiva sugli atti del C.C. concernenti le seguenti materie:

- Bilancio di previsione e conto consuntivo del comune;

- Bilancio di previsione e conto consuntivo del consorzio per i servizi sociali;

- Piano regolatore generale;

- Scuola;

- Sanità;

- Servizi Sociali;

- Casa;

- Immigrazione.

2. A tal fine il presidente e il vice presidente della Rappresentanza sono invitati alle sedute del consiglio comunale quando l'ordine dei lavori preveda la trattazione delle summenzionate materie e sussista riferibilità dei temi trattati con gli ambiti di interesse e di competenza della Rappresentanza.

3. A tale effetto il presidente del consiglio comunale formula invito su richiesta del sindaco o suo delegato, sentita la conferenza dei capigruppo.

4. Il sindaco o suo delegato può altresì richiedere al presidente del consiglio comunale che i soggetti di cui sopra siano invitati a partecipare alle sedute consiliari quando si tratti di tematiche valutate di interesse della Rappresentanza stessa.

5. Parimenti il presidente della Rappresentanza o chi ne fa le veci, possono chiedere al presidente del consiglio comunale di essere invitati quando si tratti di argomenti ritenuti di interesse della Rappresentanza stessa. In tali ultime ipotesi decide il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.

6. In ogni caso la partecipazione alle sedute consiliari da parte del presidente e del vice presidente della Rappresentanza, conferisce agli stessi unicamente il diritto di intervento sugli argomenti oggetto di discussione.

7. Per quanto riguarda la disciplina degli interventi e dei relativi tempi, si fa richiamo alla normativa contenuta nel regolamento del consiglio comunale.

8. Il presidente, il vice presidente o loro delegati, possono partecipare qualora invitati dai rispettivi presidenti alle riunioni delle commissioni consiliari del comune di Ravenna, ai consigli di circoscrizione e all'assemblea del consorzio per i servizi sociali.

9. La Rappresentanza può richiedere di essere ricevuta dal sindaco e dagli assessori, nonché dalle commissioni consiliari e dalla conferenza dei capi gruppo su istanza da presentarsi al presidente del consiglio comunale.

10. Sulle medesime materie indicate al primo comma può essere richiesto parere scritto non vincolante alla Rappresentanza da parte della giunta comunale o della conferenza dei capi gruppo.

Art. 43 - Funzionamento della Rappresentanza

1. Alla Rappresentanza può essere assegnata una sede in edifici di proprietà comunale.

2. Alla Rappresentanza viene attribuito, in sede di bilancio di previsione del comune, un fondo annuale per proprie e specifiche iniziative. Esso sarà gestito secondo le norme del regolamento comunale di contabilità, sotto la responsabilità tecnico-amministrativa di un dirigente del comune a ciò incaricato.

3. La Rappresentanza mantiene un rapporto organico, continuativo e progettuale con i servizi per gli stranieri, in particolare con la "Casa delle Culture".

4. Il Sindaco si impegna a favorire e sostenere la partecipazione di membri della Rappresentanza negli organismi e nelle sedi che possono servire a raggiunge re gli obiettivi di cui all'articolo 39 del presente Regolamento.

5. La Rappresentanza al termine di ogni suo anno di attività è tenuta a presentare al consiglio comunale o alle commissioni consiliari competenti, una relazione dettagliata di tutte le attività e gli interventi svolti, avendo cura di fornire dati e informazioni atti a valutarne il funzionamento e il grado di raggiungimento degli obiettivi. Alla relazione sarà allegato il rendiconto di bilancio.

6. La Rappresentanza mantiene costanti e collaborativi rapporti con il coordinamento delle associazioni di cittadini stranieri (Carim) nel pieno rispetto dei rispettivi compiti.

7. La Rappresentanza può delegare un proprio membro a partecipare alla consulta provinciale dell'immigrazione come pure in altre istanze di rappresentanza più ampia (regionale e/o nazionale).

Art. 44 - Convocazione alla rappresentanza

1. La Rappresentanza è convocata dal presidente:

- di propria iniziativa;

- su richiesta di due quinti dei componenti della Rappresentanza;

- su richiesta di 3 membri dell'ufficio di presidenza.

2. La Rappresentanza o il suo ufficio di presidenza possono altresì essere convocati per iniziativa del sindaco o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del consiglio comunale.

Art. 45 - L'Ufficio di Presidenza

1. Le modalità dell'elezione dell'ufficio di presidenza ed il suo funzionamento saranno definite nel regolamento interno di cui al successivo articolo 47.

Art. 46 - Modificazioni dei Regolamenti

1. La Rappresentanza può proporre al consiglio comunale la modifica delle parti del presente regolamento relativo alla sua elezione e al suo funzionamento, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

Art. 47 - Regolamento interno

1. La Rappresentanza può darsi un proprio regolamento interno, applicativo del presente regolamento e non in contrasto con i principi dello stesso.

Art. 48 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Rappresentanza sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni della Rappresentanza sono approvate a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modificazioni del regolamento interno della Rappresentanza per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

3. Le deliberazioni della Rappresentanza non sono vincolanti per il consiglio comunale.

Art. 49 - Servizi a disposizione della rappresentanza

1. Le funzioni di supporto alla Rappresentanza sono svolte dalla Segreteria Generale e dalla "Casa delle Culture" del comune di Ravenna, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 50 - Insediamento e scioglimento della rappresentanza

1. La Rappresentanza è insediata dal sindaco e resta in carica ordinariamente fino alla indizione delle elezioni.

2. Le elezioni si terranno di norma entro 180 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni amministrative e verranno indette dal sindaco ai sensi del disposto dell'articolo 54 del presente regolamento.

3. Il sindaco procede allo scioglimento della Rappresentanza nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria o non sia più possibile procedere alla surroga dei membri decaduti della stessa.

4. In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

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