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Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Solarolo (RA)Regolamento ART. 1 - Nell'ambito del programma amministrativo rivolto alla "formazione del giovane cittadino ed al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili, verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Solarolo il "Consiglio Comunale dei Ragazzi" (CCR). ART. 2 - Tale organismo ha funzioni propositive e consultive da esplicare tramite pareri o richieste di informazione nei confronti del Consiglio comunale della città, su temi e problemi che riguardano la complessiva attività amministrativa di Solarolo nonchè le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere. ART. 3 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo: la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente Regolamento. ART. 4 - Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da un funzionario del Comune, che assiste alla seduta, e sottoposte all'Amministrazione comunale, la quale, entro 60 giorni dal ricevimento dovrà formulare proposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni. ART. 5 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Città. un preciso argomento per la relativa discussione. ART.
6 - Ai lavori del Consiglio comunale dei Ragazzi sarà data la massima
pubblicità. ART. 7 - Possono essere eletti quali consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli studenti delle classi della Scuola Media Statale di Solarolo "G. Ungaretti". ART. 8 - Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti della predetta scuola media. ART. 9 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da massimo 10 componenti e dura in carica 1 anno. ART. 10 - Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:
ART. 11 - Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi, su proposta del Sindaco dovrà procedere alla elezione della Giunta (3 componenti) ed ha la possibilità di indicare anche ragazzi non eletti nel CCR; I componenti della Giunta che non facessero parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi non avranno diritto al voto durante le sedute del consiglio. ART. 12 - Il Sindaco dei Ragazzi deve presentare, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro. ART. 13 - Il Sindaco eletto avrà il compito di convocare il Consiglio, di presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta. ART. 14 - La Giunta eletta si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione e al dibattito del Consiglio. ART. 15 - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno del suo mandato . La sede del Consiglio è il Palazzo Municipale – Piazza Gonzaga. ART. 16 - Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con candidati presi dalla lista dei non eletti secondo in base all’ordine delle preferenze ricevute. ART. 17 - La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra “eletti” ed “elettori” nell'ambito del proprio "collegio", attraverso “audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibili con l'attività didattica. ART. 18 – L’Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio Di Previsione provvederà alla creazione di un congruo stanziamento di fondi per l’attuazione del presente Regolamento e degli atti conseguenti. ART. 19 - Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione. |
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