ART.1 DEFINIZIONE
LAssistenza domiciliare è un servizio sociale di base costituito da un insieme di interventi che si svolgono prioritariamente a domicilio dell'utente con lo scopo di: - favorire lautonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale anche in situazioni di disagio: - tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue capacità funzionali e della vita di relazione; - limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle so1e situazioni di grave dipendenza, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe fattore di eccessivo disagio e deterioramento; - favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione e coinvolgimento.
ART.2 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE
LAssistenza domiciliare è erogata dal Comune tramite personale qualificato alle proprie dipendenze o attraverso convenzioni con istituzioni private anche a carattere cooperativo, con .associazioni di volontariato e fondazioni che svolgano attività assistenziale. Si avvale inoltre di personale dell'AUSL di riferimento in particolare dell'assistente sociale e dell'infermiera professionale. Si articola in una serie di interventi e prestazioni rivolte alla persona e al suo ambiente di vita. Si esplica operativamente su tre livelli: - livello territoriale: si avvale dell'assistente di base che esplica concretamente il servizio e dell'assistente sociale del distretto, che ha compiti di coordinamento a livello tecnico e dell'infermiera. - livello centrale: ha la sua figura di riferimento nel responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune . che ha compiti di istruzione delle pratiche, verifica, controllo pubblicizzazione e informazione, mantenendo un costante rapporto col livello territoriale. - livello orizzontale: rapporti con altri servizi. Il servizio di assistenza domiciliare opera in stretto raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari operanti nel territorio, che, direttamente o indirettamente, rispondono ai bisogni dei soggetti considerati nel presente regolamento.
ART.3 PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Sono operatori del servizio di assistenza domiciliare: - Addetto all'assistenza di base: è un operatore polivalente. Ha il compito di svolgere tutte quelle funzioni a carattere sanitario e socio-assistenziale previste dal successivo art.4 in collaborazione con gli altri operatori del servizio. - Assistente Sociale dell'AUSL territoriale: è un operatore che ha compiti di istruzione delle pratiche dal punto di vista tecnico, deve cioè reperire tutte le informazioni di tipo sanitario e sociale al fine di formulare un progetto di intervento da sottoporre alla Commissione Servizi Sociali. Ha inoltre compiti di coordinamento all'interno del servizio e con gli altri servizi del territorio, costituendosi quale referente tecnico e operativo del servizio. - Infermiere professionale dell'AUSL territoriale: è un operatore che ha il compito di fornire agli utenti le prestazioni infermieristiche stabilite dal Servizio di Medicina di Base dellAUSL competente.
ART.4 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO Il servizio di assistenza domiciliare assicura le seguenti prestazioni:
A. aiuto domestico: governo della casa, disbrigo delle pratiche, spesa e commissioni varie; B. prestazioni socio-assistenziali: accompagnamento per visite mediche e terapia presso ambulatori e ospedali, accompagnamento per brevi passeggiate cura di pratiche assistenziali di vario tipo. riscossione pensioni, informazioni su pratiche e diritti, rapporti con i medici curanti, operatori sanitari di base ecc. C. prestazioni igienico-sanitarie in collaborazione col servizio infermieristico: aiuto per l'igiene personale, controllo dieta, controllo terapia, temperatura, medicazioni aiuto nel movimento degli arti invalidi, aiuto nell'assunzione pasti: D. prestazioni relazionali: interventi tesi ad attivare, rafforzare, stimolare i rapporti di relazione e aiuto della famiglia, del vicinato del volontariato e di tutte le risorse presenti sul territorio, al fine di evitare che l'intervento pubblico si sostituisca completamente alle fondamentali figure di riferimento che, ove esistono. restano comunque i familiari.
ART.5 SERVIZI COLLATERALI E INTEGRATIVI Si considerano tali quei servizi che possono essere richiesti indipendentemente da un vero e proprio intervento di assistenza domiciliare, limitati cioè ad alcune prestazioni specifiche, che, in un quadro di generale autonomia e sufficienza dei richiedenti possono alleviare alcune situazioni di disagio di anziani/disabili soli o in coppia. Si individuano i seguenti servizi: - fornitura pasti a domicilio attraverso l'utilizzo di strutture comunali o di altri enti di assistenza presenti sul territorio - accompagnamento presso servizi di mensa presenti sul territorio, previo accordi con gli stessi; - servizio di lavanderia - servizio di trasporto in ambito Comunale ed extra-comunale per visite mediche o pratiche varie. I1 costo dei servizi integrativi è a totale carico degli utenti. L'entità del costo viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale. I servizi integrativi verranno attuati qualora esistano le possibilità organizzative per l'Amministrazione; di tale possibilità verrà data adeguata informazione alla popolazione.
ART.6 UTENZA DEI SERVIZI Possono essere ammessi al Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi collaterali i cittadini appartenenti alle seguenti categorie: - anziani in stato di bisogno che vivano soli o in coppia o anche in famiglia quando quest'ultima non sia in grado (anche temporaneamente) di garantire da sola l'aiuto necessario: - persone con handicap fisco o psichico per cui si riveli essenziale un supporto per l'autonomia personale e di relazione; - minori e nuclei familiari a rischio sociale.
ART.7 PROCEDURE PER L'AMMISSIONE - ISTRUTTORIA Il cittadino . che richiede le prestazioni di assistenza domiciliare o chi agisce per esso. presenta domanda in carta semplice, corredata della documentazione di cui al successivo art.8, all'Assistente Sociale di riferimento presso il Distretto Sanitario o al Servizio Sociale del Comune. Listruttoria della pratica, a livello tecnico, spetta all'Assistente Sociale, che effettuerà le opportune indagini volte ad appurare:
- lo stato di bisogno del richiedente, anche attraverso la segnalazione dei casi di non autosufficienza alla Unità di valutazione geriatrica (UVG) territoriale; - la situazione sociale e familiare; - il reddito del richiedente e dei familiari obbligati. Effettuate le indagini del caso l'Assistente Sociale formulerà, un progetto che specifichi: - il tipo di intervento necessario; - limpegno orario previsto
Tale progetto sarà sottoposto all'esame della Commissione Servizi Sociali, che valuterà la richiesta sulla base dei criteri di priorità previsti dal presente Regolamento e sulla verifica delle risorse disponibili. La Commissione formulerà anche la proposta di contribuzione dell'utente, sulla base delle tabelle allegate, predisponendo, se necessario, ulteriori verifiche dei redditi. Successivamente le proposte della Commissione Servizi Sociali saranno presentate alla Giunta Comunale, cui spetta la decisione finale attraverso apposito atto deliberativo. Alla domanda dovrà essere data comunque una risposta nel termine di gg.60 dalla presentazione. In situazioni di particolare urgenza l'erogazione del servizio può iniziare con la sola decisione dell'Assessore ai Servizi Sociali effettuati gli opportuni accertamenti e in accordo col responsabile dell'Ufficio in attesa di sottoporre il caso alla procedura su citata. Tutti i provvedimenti sono da considerarsi temporanei e sempre modificabili o revocabili in considerazione di mutate condizioni rispetto a quelle presenti al momento del primo intervento. Sarà compito dellufficio Servizi Sociali del Comune in stretto raccordo con 1'Assistente Sociale, effettuare gli opportuni controlli e segnalare le eventuali modifiche della situazione iniziale.
ART.8 DOCUMENTAZIONE Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, sostituiti dall'autocertificazione ove previsto dalla legge: - certificato del medico di base e/o di altri specialisti; - documentazione relativa alle entrate: fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, frontespizio dei libretti di pensione o altra documentazione relativa ad altre entrate a qualsiasi titolo percepite; copia dell'ultima dichiarazione dei redditi ,ed eventualmente ogni altra valida documentazione atta a comprovare il reddito del nucleo familiare del richiedente;
- documentazione relativa alle spese sostenute:
ricevuta del pagamento del canone d'affitto; ricevuta del pagamento di spese sociali e sanitarie, che abbiano carattere di continuità;
- dichiarazione di non titolarità di altri redditi e di veridicità della documentazione. - ogni altro elemento utile Al momento dell'accoglimento della domanda l'utente dovrà sottoscrivere l'accettazione del pagamento della quota, che dovrà corrispondere in base all'entità del proprio reddito, e l'impegno a comunicare ogni variazione nel reddito proprio o dei familiari, che possa comportare una modifica nella entità della contribuzione.
ART.9 CRITERI DI PRIORITA' PER L'AMMISSIONE
Lo stato di bisogno costituisce il criterio principale. Pertanto è necessario tenere conto dei vari gradi di non autonomia del richiedente, della presenza di malattie invalidanti e della sua situazione familiare e sociale. II reddito non costituisce criterio principale di priorità, ma rappresenta un elemento importante per valutare le possibilità di soluzioni alternative all'intervento pubblico quando sono presentate più richieste anche di diversa gravità e non si hanno le risorse per accoglierle tutte. A parità di bisogno viene data la priorità al titolare del reddito più basso.
ART.10 CONTRIBUZIONE DELL'UTENTE
La quota da corrispondere viene calcolata sulla base del reddito mensile netto percepito dall'utente, considerando anche tutte quelle entrate non assogettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità... di accompagnamento, pensione di guerra). Alle somme così individuate vanno aggiunte tutte le eventuali altre entrate identificabili dalla denuncia dei redditi. Dall'importo di cui sopra vanno detratte:
• le spese documentate per l'affitto ( importo totale se l'interessato vive solo, 50% se vive con il coniuge o i familiari);
• le eventuali spese per prestazioni sociali o sanitarie a carattere continuativo ( spese per assistenza privata, per ricoveri, ecc.) . La quota contributiva viene calcolata come segue: fino a un reddito pari alla pensione minima INPS per il singolo e alla pensione minima INPS più il 50% per la coppia, l'utente è tenuto al pagamento di una quota contributiva forfettaria mensile di £.10.000 mensili ; per i redditi superiori viene applicata una percentuale sulla quota eccedente i minimi sopra indicati; non potrà comunque essere corrisposta una quota inferiore alle £.10.000; la percentuale sarà diversa a seconda dell'impegno orario richiesto all'assistente domiciliare Le percentuali e le relative fasce di impegno orario saranno definite e periodicamente aggiornate con apposito atto della Giunta Comunale. Nel caso il richiedente sia interamente intestatario di più di un immobile, la Commissione raccoglierà tutti gli elementi utili per la valutazione delle rendite derivanti e proporrà alla Giunta Comunale un incremento delle percentuali sopra
riportate.
ART.11 FAMILIARI E AFFINI TENUTI AGLI ALIMENTI Per la quota di contribuzione non coperta dal reddito individuale. i familiari o affini obbligati agli alimenti ai sensi dellart. 433 del Codice Civile, sono tenuti, ove presenti, ad intervenire con una quota a totale o parziale copertura, secondo la proposta della Commissione Servizi Sociali. Sono inoltre tenuti anche i beneficiari di lasciti donazioni, trasferimenti di proprietà mobili ed immobili che a vario titolo risultino aver ottenuto dall'utente del servizio. Pertanto l'utente è tenuto a presentare unitamente alla domanda di concessione del servizio, l'elenco dei familiari e/o beneficiari con le rispettive denunce dei redditi. La Commissione Servizi Sociali, sulla base dei documenti presentati e di altri elementi di conoscenza. propone alla Giunta Comunale la quota di contribuzione al costo del servizio a carico dei familiari e/o beneficiari. Prima della concessione del servizio i soggetti di cui al primo comma rilasciano all'Amministrazione Comunale l'atto di impegno al pagamento della quota del servizio a loro carico.
ART.12 MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
L a quota di contribuzione è composta mensilmente con le modalità comunicate dall'Ufficio Servizi Sociali. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento costituisce motivo sufficiente per la sospensione dellerogazione della prestazione e per l'avvio della procedura di recupero di quanto dovuto. Le procedure di recupero vengono messe in atto anche nei casi di accertamento della non veridicità della situazione economica dichiarata e/o per modifica della stessa.
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