Regolamento di assistenza sociale: assistenza economica


Art. 1
FINALITA'

II presente regolamento ha il compito di disciplinare forme di assistenza socio-economica, atte a fronteggiare situazioni di particolare gravità.
In particolare si vuole contribuire con:
1. sussidi continuativi a tempo determinato a favore delle persone in particolari condizioni di disagio socio-economico.
2. sussidi per accesso ai servizi (asili nido - scuola materna - refezione scolastica - centri ricreativi estivi - strutture a carattere residenziale - trasporti scolastici)
3. erogazioni di integrazioni economiche per il pagamento di affitti
4. contributi straordinari tesi ad affrontare situazione varie di disagio economico-sociale e/o di emergenza


ART. 2
RICHIESTA Dl CONTRIBUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

La domanda va inoltrata in carta semplice all'Ufficio Servizi Sociali, direttamente o tramite l’Assistente sociale.
Questa ultima curerà l'istruttoria della pratica. compilando un apposita scheda informativa in occasione dei successivi colloqui con l'interessato.
Inoltrerà quindi la domanda di assistenza completa del proprio parere tecnico e di eventuale piano socio-riabilitativo e dell'intera documentazione di cui al successivo art. 3, all'ufficio responsabile.
La pratica sarà cosi inoltrata alla Commissione Servizi Sociali.
La Commissione S.S. terrà conto, nelle sue valutazioni, anche dei seguenti fattori:
composizione del nucleo familiare in cui vive il richiedente (intendendo per nucleo familiare l’insieme delle persone di fatto conviventi)
il reddito accertabile sia del singolo che del nucleo familiare
il reddito presunto valutato sulla base di indicatori di benessere sociale (beni mobili ed immobili, tenore di vita).
il reddito dei parenti tenuti per legge al mantenimento.

La commissione può richiedere a tale proposito ulteriori accertamenti avvalendosi degli operatori sociali e dei Vigili Urbani.

ART. 3
DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:
A. Documentazione per la valutazione delle entrate:

- documentazione o autocertificazione comprovante le entrate (fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, frontespizio del libretto di pensione, qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo goduta);
- documentazione relativa alla fruizione da parte dei membri della famiglia di contributi, comunali o di latro genere a sostegno di rette per servizi scolastici o sociali;
- contributi assistenziali di qualsiasi tipo o anche esenzioni o detrazioni dal pagamento di oneri vari.
composizione del nucleo familiare;
N.B. L'abitazione di proprietà (prima casa) non costituisce reddito, salvo eccezioni motivate, da valutarsi nei casi particolari a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

B. Documentazione per la valutazione dello stato di bisogno:
- certificato di iscrizione all'Ufficio di collocamento;
- certificato di appartenenza ad una categoria protetta;
- eventuale documentazione di tipo sanitario dell'interessato e dei componenti del nucleo familiare;
- documentazione comprovante le spese farmaceutiche e sanitarie in genere, a carattere continuativo o eccezionale
- ricevuta del pagamento del canone di affitto;
- ogni altro elemento utile.
Tutta la documentazione può essere sostituita dalla relativa autocertificazione.
Se ritenuto necessario, l'ufficio responsabile potrà richiedere ulteriore documentazione.


ART. 4
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE


Può presentare la domanda il nucleo familiare il cui reddito, detratte le spese di seguito elencate risulti inferiore al minimo vitale.
Il minimo vitale e cioè la cifra mensile che costituisce il riferimento per gli interventi assistenziali, corrisponde, considerando una persona sola, alla pensione minima INPS.
In rapporto ai nuclei familiari viene calcolata secondo il seguente schema:

N. 1 PERSONA PENSIONE MINIMA INPS

N. 2 PERSONE + 50% " "
N. 3 PERSONE + 40% " "
N. 4 PERSONE + 30% " "
N. 5 PERSONE + 30% " "
N. 6 PERSONE + 23% " "
ED OLTRE

Le percentuali di cui sopra si riferiscono al minino INPS e vanno sommate al reddito precedente.

Le spese detraibili sono le seguenti:
· canone di locazione
· qualsiasi altra spesa eccezionale, il cui rimborso venga espressamente motivato e ritenuto congruo dalla Commissione.


ART. 5
CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI


L'importo del contributo 3 carico del Comune, ove non esistano parenti obbligati per legge al mantenimento, non sarà superiore alla differenza fra il minimo vitale e il reddito effettivamente goduto.
Sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali richiedere annualmente la conferma dell'esistenza delle condizioni per l'erogazione del contributo mediante apposita autocertificazione.


ART.6
SUSSIDI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Le richieste riguardanti l’integrazione delle rette vanno valutate in ordine a possibili alternative quali l'assistenza domiciliare ed economica non potendo evitare la collocazione in struttura residenziale si valutano le condizioni economiche dell’interessato e dei congiunti obbligati per legge.
Se il richiedente è pensionato si integra la pensione fino alla retta richiesta dalla struttura individuata valutata dalla Commissione Servizi Sociali rispondente alle esigenze personali e familiari del pensionato lasciando, nel caso di persona con reddito a qualsiasi titolo goduto, una cifra mensile per le piccole spese personali ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/85, pari al 25% del trattamento minimo di pensione l’INPS.


ART.7
FAMILIARI E AFFINI TENUTI AGLI ALIMENTI

Sia per quanto riguarda i contributi per il minimo vitale sia per quanto riguarda i contributi per l’accesso ai servizi la Commissione Servizi Sociali valuterà per prima cosa 1’esistenza di parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.
I parenti obbligati sono tenuti a contribuire con una quota a totale o parziale proposta dalla Commissione Servizi Sociali che valuterà le diverse caratteristiche della situazione familiare. I vari parenti obbligati possono suddividere a loro discrezione il proprio personale contributo per raggiungere la quota a carico prevista.
Sono inoltre tenuti anche i beneficiari di lasciti donazioni, trasferimenti di proprietà mobili ed immobili che a vario titolo risultino aver ottenuto dal richiedente l'assistenza. Per appurare tutte le suddette condizioni la Commissione si avvarrà della documentazione prodotta e acquisita di cui al precedente art. 3.


ART. 8
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Saranno erogati, su proposta della Commissione .Servizi Sociali, dalla Giunta Comunale.
La richiesta di contributi straordinari può essere inoltrata sia da un utente già assistito, che da un nuovo richiedente.
Nel primo .caso l'utente dovrà presentare la sola documentazione utile a motivare la richiesta di contributo straordinario all’ufficio Servizi Sociali; la richiesta, accompagnata da un parere in merito dell’Assistente Sociale. verrà valutata dalla Commissione .Servizi Sociali.
Nel secondo caso (nuovo utente) si procede alla completa istruttoria della pratica così come descritto all'art. 2.


ART. 9
INTEGRAZIONI ECONOMICHE PER AFFITTI

Ritenendo il problema casa uno dei principali problemi che il cittadino si trova ad affrontare, sia per quanto riguarda il reperimento dell’alloggio, sia per quanto si riferisce al costo dell'affitto, si intende con questa specifica voce rispondere a livello di assistenza economica alle categorie più deboli contemplate dal presente regolamento prevedendo, ricorrendo determinate situazioni, l'erogazione di un contributo a parziale integrazione del canone di locazione

REQUISITI PER L'ACCESSO

Sono ammessi alla richiesta di contributo quei cittadini che si trovano nelle condizioni economiche previste dalla tabella A e che risultino comprese nella graduatoria comunale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
La domanda, in carta semplice, indirizzata al Sindaco, va presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o all'Assistente Sociale del Distretto che provvederà a istruire la pratica corredandola di tutti i documenti previsti per le altre richieste di contributo e specificamente di idonea documentazione comprovante il rapporto di locazione e 1'entità del canone.
La Commissione .Servizi Sociali formulerà le sue proposte da sottoporre alla Giunta sulla base della documentazione presentata e potrà richiedere ulteriori accertamenti.
Anche per questo tipo di contributo valgono naturalmente le precisazioni contenute nell'art. 7 riguardanti i congiunti obbligati.


CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Per ogni nucleo familiare che presenta richiesta di contributi per l'affitto, l’Ufficio Servizi Sociali determinerà il canone massimo che lo stesso nucleo familiare pagherebbe in situazione di edilizia residenziale pubblica sulla base della vigente normativa.
Dal canone che 1a famiglia corrisponde al proprietario dell'alloggio verrà quindi sottratto l'importo su indicato.
La somma rimanente è quella considerata per definire l’entità del contributo che sarà pari a una percentuale della stessa definita dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Servizi Sociali, a partire da una differenza fra il canone E.R.P. e canone corrisposto superiore a Lit. 100.000.
Come per gli altri contributi le condizioni per 1'accesso sono verificate periodicamente dall’Assistente Sociale in collaborazione con l'Ufficio. Nel caso non si verifichino modifiche il contributo si intende prorogato annualmente: diversamente verrà sottoposto all’esame della Commissione Servizi Sociali che valuterà i nuovi elementi emersi. L'interessato, al momento dell’accoglimento della domanda dovrà comunque sottoscrivere l'impegno a comunicare ogni variazione nel rapporto di locazione che possa comportare la sospensione o la modifica del contributo.


TABELLA A - REDDITO FAM[LIARE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO
N. DEI COMPONENTIREDDITO
N. 1PENSIONE MINIMA INPS
N.2+50% " "
N.3+40% " "
N.4+30% " "
N.5+30% " "
N.6 e oltre+25% " "


Le percentuali di cui sopra si riferiscono al minimo INPS e vanno aggiunte al reddito precedente.
 

Per segnalazioni:
 Comune di Solarolo

Ultimo Aggiornamento : 21/06/2002