Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini per anziani


ARTICOLO - 1 - 

Il Comune di Solarolo assegna alcune aree agli anziani di età superiore ad anni 55 (per le donne) e 60 (per gli uomini) nonchè ai titolari di pensione di invalidità a prescindere dall'età rispettiva, affinchè siano utilizzate per fare degli orti e/o giardini 

 ARTICOLO - 2 -

L'assegnazione è demandata al Responsabile del Servizio, che lo comunica alla Giunta Municipale, nell'ambito delle aree individuate dal Consiglio Comunale.

Tale assegnazione avviene, di norma, all’inizio di ogni anno solare

Le aree possono essere eventualmente assegnate a persone non pensionate su indicazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, per tutti i casi che non rientrano nelle norme previste dall'art.1.

 ARTICOLO - 3 -

Qualora le domande superino il numero dei lotti disponibili l’ Ufficio Servizi Sociali compilerà una graduatoria sulla base delle condizioni socio-economiche dei richiedenti privilegiando i seguenti criteri:

a)      trasferimenti ad anziani assegnatari di orti in altre aree previo rinuncia;

b)      anziani con pensione minima, senza proprietà;

c)      anziani che vivono soli,

d)      ordine di presentazione della domanda.

Tale graduatoria verrà aggiornata ogni qualvolta vengano presentate nuove richieste.

Ad un nucleo familiare anche con più di un anziano può essere concesso un solo orto e/o giardino.

 

ARTICOLO - 4 -

L'orto e/o giardino deve essere coltivato direttamente dall'anziano assegnatario, col possibile contributo dei familiari, e non può essere ceduto ad altri in nessuna forma.
In caso di momentanea assenza dell'assegnatario, questi, dopo preavviso, può incaricare una persona di sua scelta.

In caso di decesso dell’assegnatario il coniuge potrà subentrare alla gestione dell’orto/giardino.

 ARTICOLO - 5 -

Per la corretta gestione di ogni area adibita ad orto e/o giardino è prevista la nomina di un Comitato di Gestione formato da anziani assegnatari.
Il Comitato si avvarrà del Regolamento ad uso interno, parte integrante di questo Regolamento, per quanto attiene i problemi di gestione e di verifica dell'iniziativa.

 ARTICOLO - 6 -

Qualora l'orto o il giardino non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria senza accertata giustificazione per un periodo superiore a 6 mesi, l’Ufficio Servizi Sociali del Comune, su segnalazione del Comitato di Gestione lo assegnerà ad altri richiedenti

 ARTICOLO - 7 -

L'anziano si impegna ad accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione scritta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune qualora non intenda più usufruire della concessione.

 ARTICOLO - 8 -

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune, in accordo con il  Comitato di Gestione, potrà  proporre la revoca dell'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento.
La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che potrà fare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Se il ricorso viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto potrà essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

ARTICOLO - 9 -

Il terreno assegnato può essere coltivato ad orto e/o giardino. L’assegnatario si impegna a rispettare quanto indicato dalle norme del codice civile, dal presente regolamento e dal regolamento ad uso interno.

 ARTICOLO - 10 -

La produzione degli orti e/o giardini sono di esclusiva pertinenza dell’ assegnatario il quale non potrà in nessun modo commerciare, pena la revoca dell'assegnazione delle aree.

ARTICOLO - 11 -

Gli assegnatari si impegnano ad accudire l'area che delimita gli orticelli.

 ARTICOLO - 12 -

L'Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose.

ARTICOLO - 13- 

A far data dalla entrata in vigore del presente regolamento l’assegnatario di impegna a segnalare al Comitato di gestione quelle situazioni che non dovessero essere conformi al presente regolamento.

L’Amministrazione comunale, in accordo con il Comitato di Gestione,  valuterà le modalità e le tempistiche di intervento per la rimozione di queste non conformità.

All’entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione Comunale potrà sostenere le spese di attivazione del Comitato di gestione attraverso la concessione di un contributo straordinario

REGOLAMENTO AD USO INTERNO 
PER LA GESTIONE CORRENTE 

DEGLI ORTI E/O GIARDINI PER ANZIAN
I

1.      Assemblea degli assegnatari
E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari.
L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno, in sessione ordinaria. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari o dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.
L'assemblea ha le seguenti funzioni:

a)      elegge il Comitato di gestione;

b)      stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare al Comitato;

c)      fare proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.

2.      Comitato di gestione
Viene eletto dall'assemblea degli assegnatari e resta in carica tre anni.
Collabora nella gestione della zona ortiva ed è composto da in minimo di 3 ad un massimo di 5 assegnatari
Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

a)      elegge, al suo interno, il Presidente del Comitato di gestione;

b)      vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni competenti;

c)      mantiene i rapporti con l'Amministrazione ;

d)      collabora per l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione della zona ortiva.

e)      si impegna a favorire la socializzazione fra gli assegnatari e a convocare, periodicamente, una riunione generale fra gli stessi.

Alle riunioni del comitato di gestione può partecipare anche l’Assessore ai Servizi Sociali

 

3.      Gestione economica degli orti
La gestione economica delle attività della zona ortiva deve tendere all'autofinanziamento.
Le entrate sono così costituite:

a)      quota iniziale di assegnazione;

b)      quota annuale di gestione, deliberata dall'assemblea degli assegnatari, per coprire le spese inerenti la gestione della zona ortiva

c)      eventuali contributi concessi dalla Amministrazione Comunale o da altri Enti

L'Amministrazione di tale fondo è di competenza del Comitato di Gestione che sarà tenuto a presentare un rendiconto durante l’assemblea degli assegnatari. 

Tale rendiconto dovrà essere consegnato alla Amministrazione Comunale.

  

4.      Doveri dell’Assegnatario
Oltre a tutti i doveri specificatamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli assegnatari è fatto divieto:

a)      di erigere baracche o altre strutture che possano danneggiare le colture limitrofe o deturpare l'ambiente;

b)      di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; di usare diserbante e pesticidi;

c)      di realizzare qualsiasi tipo di struttura fissa e temporanea ed utilizzare canne o paletti di sostegno per le colture, di altezza superiore a mt. 1,70;

d)      di allevare o portare negli orti animali di qualsiasi genere. Il divieto riguarda anche cani da compagnia, anche se condotti al guinzaglio.

e)      di piantare e coltivare piante ad alto fusto;

f)        di scavare pozzi artesiani per emungimento di acqua o interrare vasche per raccolta di acqua.

 

Gli assegnatari devono tenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente.

L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono o mal coltivato, senza giustificazione, perde il diritto all'assegnazione

E' consentito ad ogni assegnatario di tenere, a scopo irriguo, un bidone da Lit. 150

Tale bidone dovrà essere munito di coperchio e di telo in plastica, a chiusura ermetica, pulito frequentemente per evitare la formazione di larve e di processi di putrefazione.

 

5.      Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nella zona ortiva, l’Amministrazione Comunale si avvarrà del Comitato di gestione eletto dall'assemblea degli assegnatari.

 

6.      Il Comitato di Gestione sarà tenuto a segnalare all’Amministrazione Comunale la presenza di orti e/o giardini regolarmente assegnati  e che, nell’arco di 6 mesi, non abbiano ottenuto nessuna forma di coltivazione.

 

7.      Chiunque, per qualsiasi motivo, non potesse, temporaneamente, provvedere alla coltivazione dell'orto assegnatogli, può incaricare una terza persona a lavorare nel proprio appezzamento, fermo restando che dovrà comunicare il nominativo al "Comitato di Gestione".

 

8.      L'assegnatario è tenuto a mantenere il terreno in buono stato di estetica e di coltivazione, senza arrecare danni ai confinanti.

 

9.      Si raccomanda agli assegnatari di cedere le eccedenze al fabbisogno familiare degli ortaggi a persone anziane non autosufficienti o assistite dal Servizio Sociale, in accordo con il "Comitato di Gestione.

 

10.  Chiunque, per qualsiasi motivo, non si atterrà al regolamento potrà essere chiamato dalla Amministrazione Comunale alla immediata restituzione del terreno oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati. 

 

 

Per segnalazioni:
 Comune di Solarolo

Ultimo Aggiornamento : 13/03/2004