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ARTICOLO
- 1 -
Il
Comune di Solarolo assegna alcune aree agli anziani di età superiore ad anni 55
(per le donne) e 60 (per gli uomini) nonchè ai titolari di pensione di
invalidità a prescindere dall'età rispettiva, affinchè siano utilizzate per
fare degli orti e/o giardini
ARTICOLO
- 2 -
L'assegnazione
è demandata al Responsabile del Servizio, che lo comunica alla Giunta
Municipale, nell'ambito delle aree individuate dal Consiglio Comunale.
Tale
assegnazione avviene, di norma, all’inizio di ogni anno solare
Le
aree possono essere eventualmente assegnate a persone non pensionate su
indicazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune, per tutti i casi che non
rientrano nelle norme previste dall'art.1.
ARTICOLO
- 3 -
Qualora le domande superino
il numero dei lotti disponibili l’ Ufficio Servizi Sociali compilerà una
graduatoria sulla base delle condizioni socio-economiche dei richiedenti
privilegiando i seguenti criteri:
a)
trasferimenti ad anziani assegnatari di orti in altre aree previo
rinuncia;
b)
anziani con pensione minima, senza proprietà;
c)
anziani che vivono soli,
d)
ordine di presentazione della domanda.
Tale
graduatoria verrà aggiornata ogni qualvolta vengano presentate nuove richieste.
Ad un nucleo familiare anche
con più di un anziano può essere concesso un solo orto e/o giardino.
ARTICOLO
- 4 -
L'orto
e/o giardino deve essere coltivato direttamente dall'anziano assegnatario, col
possibile contributo dei familiari, e non può essere ceduto ad altri in nessuna
forma.
In caso di momentanea assenza dell'assegnatario, questi, dopo preavviso, può
incaricare una persona di sua scelta.
In
caso di decesso dell’assegnatario il coniuge potrà subentrare alla gestione
dell’orto/giardino.
ARTICOLO
- 5 -
Per la corretta gestione di
ogni area adibita ad orto e/o giardino è prevista la nomina di un Comitato di
Gestione formato da anziani assegnatari.
Il Comitato si avvarrà del Regolamento ad uso interno, parte integrante di
questo Regolamento, per quanto attiene i problemi di gestione e di verifica
dell'iniziativa.
ARTICOLO
- 6 -
Qualora
l'orto o il giardino non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria
senza accertata giustificazione per un periodo superiore a 6 mesi, l’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, su segnalazione del Comitato di Gestione lo assegnerà
ad altri richiedenti
ARTICOLO
- 7 -
L'anziano si impegna ad
accettare le condizioni previste dal presente regolamento e a dare comunicazione
scritta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune qualora non intenda più
usufruire della concessione.
ARTICOLO
- 8 -
L’Ufficio
Servizi Sociali del Comune, in accordo con il
Comitato di Gestione, potrà proporre
la revoca dell'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto
disposto dal presente Regolamento.
La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che
potrà fare ricorso all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall'avvenuta
conoscenza della proposta stessa. Se il ricorso viene respinto in forma scritta
e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto potrà essere
immediatamente assegnato ad altri richiedenti.
ARTICOLO
- 9 -
Il
terreno assegnato può essere coltivato ad orto e/o giardino. L’assegnatario
si impegna a rispettare quanto indicato dalle norme del codice civile, dal
presente regolamento e dal regolamento ad uso interno.
ARTICOLO
- 10 -
La
produzione degli orti e/o giardini sono di esclusiva pertinenza dell’
assegnatario il quale non potrà in nessun modo commerciare, pena la revoca
dell'assegnazione delle aree.
ARTICOLO
- 11 -
Gli
assegnatari si impegnano ad accudire l'area che delimita gli orticelli.
ARTICOLO
- 12 -
L'Amministrazione
Comunale declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o
incidenti a persone e cose.
ARTICOLO
- 13-
A
far data dalla entrata in vigore del presente regolamento l’assegnatario di
impegna a segnalare al Comitato di gestione quelle situazioni che non dovessero
essere conformi al presente regolamento.
L’Amministrazione comunale,
in accordo con il Comitato di Gestione, valuterà
le modalità e le tempistiche di intervento per la rimozione di queste non
conformità.
All’entrata in vigore del
presente regolamento l’Amministrazione Comunale potrà sostenere le spese di
attivazione del Comitato di gestione attraverso la concessione di un contributo
straordinario
REGOLAMENTO
AD USO INTERNO
PER LA GESTIONE CORRENTE
DEGLI ORTI E/O GIARDINI PER ANZIANI
1.
Assemblea degli assegnatari
E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari.
L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno, in sessione ordinaria. Le
sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su
richiesta di un quarto degli assegnatari o dei rappresentanti
dell'Amministrazione Comunale.
L'assemblea ha le seguenti funzioni:
a)
elegge il Comitato di gestione;
b)
stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare al Comitato;
c)
fare proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.
2.
Comitato di gestione
Viene eletto dall'assemblea degli assegnatari e resta in carica tre anni.
Collabora nella gestione della zona ortiva ed è composto da in minimo di 3 ad
un massimo di 5 assegnatari
Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:
a)
elegge, al suo interno, il Presidente del Comitato di gestione;
b)
vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle
Istituzioni competenti;
c)
mantiene i rapporti con l'Amministrazione ;
d)
collabora per l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione della
zona ortiva.
e)
si impegna a favorire la socializzazione fra gli assegnatari e a
convocare, periodicamente, una riunione generale fra gli stessi.
Alle
riunioni del comitato di gestione può partecipare anche l’Assessore ai
Servizi Sociali
3.
Gestione economica degli orti
La gestione economica delle attività della zona ortiva deve tendere
all'autofinanziamento.
Le entrate sono così costituite:
a)
quota iniziale di assegnazione;
b)
quota annuale di gestione, deliberata dall'assemblea degli assegnatari,
per coprire le spese inerenti la gestione della zona ortiva
c)
eventuali contributi concessi dalla Amministrazione Comunale o da altri
Enti
L'Amministrazione
di tale fondo è di competenza del Comitato di Gestione che sarà tenuto a
presentare un rendiconto durante l’assemblea degli assegnatari.
Tale
rendiconto dovrà essere consegnato alla Amministrazione Comunale.
4.
Doveri dell’Assegnatario
Oltre a tutti i doveri specificatamente posti dall'art. 1803 e seguenti del
Codice Civile, agli assegnatari è fatto divieto:
a)
di erigere baracche o altre strutture che possano danneggiare le colture
limitrofe o deturpare l'ambiente;
b)
di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela
dell'ambiente; di usare diserbante e pesticidi;
c)
di realizzare qualsiasi tipo di struttura fissa e temporanea ed
utilizzare canne o paletti di sostegno per le colture, di altezza superiore a
mt. 1,70;
d)
di allevare o portare negli orti animali di qualsiasi genere. Il divieto
riguarda anche cani da compagnia, anche se condotti al guinzaglio.
e)
di piantare e coltivare piante ad alto fusto;
f)
di scavare pozzi artesiani per emungimento di acqua o interrare vasche
per raccolta di acqua.
Gli
assegnatari devono tenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da
quant'altro deturpi o degradi l'ambiente.
L'assegnatario
che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono o mal coltivato, senza
giustificazione, perde il diritto all'assegnazione
E'
consentito ad ogni assegnatario di tenere, a scopo irriguo, un bidone da Lit.
150
Tale
bidone dovrà essere munito di coperchio e di telo in plastica, a chiusura
ermetica, pulito frequentemente per evitare la formazione di larve e di processi
di putrefazione.
5.
Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nella
zona ortiva, l’Amministrazione Comunale si avvarrà del Comitato di gestione
eletto dall'assemblea degli assegnatari.
6.
Il Comitato di Gestione sarà tenuto a segnalare all’Amministrazione
Comunale la presenza di orti e/o giardini regolarmente assegnati
e che, nell’arco di 6 mesi, non abbiano ottenuto nessuna forma di
coltivazione.
7.
Chiunque, per qualsiasi motivo, non potesse, temporaneamente, provvedere
alla coltivazione dell'orto assegnatogli, può incaricare una terza persona a
lavorare nel proprio appezzamento, fermo restando che dovrà comunicare il
nominativo al "Comitato di Gestione".
8.
L'assegnatario è tenuto a mantenere il terreno in buono stato di
estetica e di coltivazione, senza arrecare danni ai confinanti.
9.
Si raccomanda agli assegnatari di cedere le eccedenze al fabbisogno
familiare degli ortaggi a persone anziane non autosufficienti o assistite dal
Servizio Sociale, in accordo con il "Comitato di Gestione.
10.
Chiunque, per qualsiasi motivo, non si atterrà al regolamento potrà
essere chiamato dalla Amministrazione Comunale alla immediata restituzione del
terreno oltre al risarcimento dei danni eventualmente arrecati.
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