Statuto

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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. l. (Elementi costitutivi, sede, stemma, e gonfalone)

Art. 2 (Finalità, funzioni)

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE.

Art. 3. (Organi)

Art. 4 (Il Consiglio Comunale)

Art. 5 (Competenze del Consiglio)

Art. 5 bis Discussione e verifica del programma di governo.

Art. 6 (I Consiglieri comunali)

Art 7 (Elezione del Sindaco e nomina della Giunta)

Art. 8 (Il Sindaco, competenze)

Art. 9 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

Art. 10 (La Giunta)

Art. 11 (Competenze della Giunta)

Art. 12 (Gli Assessori)

Art. 13 (Mozione di sfiducia)

Art. 13 bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco )

Art.13 ter (Pari opportunità)

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

Art. 14 (Forme associative e organismi di partecipazione)

Art.15 (Consultazione popolare, istanze, petizioni e proposte)

Art. 16 (Referendum propositivo e abrogativo/propositivo)

Art. 17 (Azione popolare)

Art. 18 (Partecipazione al procedimento)

Art. 19 (Diritto di accesso)

Art. 20 (Difensore civico)

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 21 (Servizi pubblici locali)

Art. 22 (Azienda speciale)

Art. 23 (Istituzioni)

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA.

Art. 24 (Convenzioni, consorzi, unioni di Comuni)

Art. 25 (Accordi di programma)

Art. 26 (Collaborazioni)

Art. 27 (Conferenze fra Enti)

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE.

ART. 28 (Organizzazione degli uffici e del personale)

Art. 28 bis (Il Direttore generale)

Art. 29 (Il personale)

Art. 30 (Il Segretario comunale)

Art. 31 (I Responsabili di settore)

Art 32 (Contratti a tempo determinato)

Art. 33 (Direzione di aree funzionali)

Art. 34. (Pareri sulle proposte di deliberazioni)

Art. 35 (Responsabilità)

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA’

Art. 36 (Finanza locale)

Art. 37 (Bilancio e programmazione finanziaria)

Art. 38 (Contabilità e amministrazione del patrimonio, disciplina dei contratti)

Art. 39 (Revisione economico-finanziaria)

Art. 40 (Norme transitorie e finali)


TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

Art. l. (Elementi costitutivi, sede, stemma, e gonfalone)

1.      Il Comune di Solarolo é ente autonomo che rappresenta e cura gli interessi della comunità locale, secondo i principi della Costituzione, delle leggi della Repubblica, della Regione e del presente Statuto.

2.      Il territorio del Comune si estende per kmq. 26,25 ed è confinante con i Comuni di Bagnara di Romagna, Castel Bolognese, Imola, Cotignola, Faenza.

3.      Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente Statuto. L'uso dello stemma e del gonfalone sono disciplinati dal regolamento.

4.      Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze possono svolgersi in luogo diverso.

 

Art. 2 (Finalità, funzioni)

1.      Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.      Favorisce l'accoglimento delle aspettative del mondo giovanile, la realizzazione di concrete politiche di pari opportunità tra uomo e donna a livello sociale ed economico, l'assistenza, l'integrazione sociale e dei più deboli con un atteggiamento improntato alla solidarietà, alla tolleranza, al pluralismo e all’integrazione multietnica

 3.   Il Comune di Solarolo, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove a cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

4.      Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

5.      L’attività dell’Amministrazione comunale é finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri di trasparenza, dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione.

6.      Esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio comunale nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

7.      In conformità ai principi della Carta europea delle Autonomie Locali e nella prospettiva di una Europa politicamente ed economicamente unita, il Comune promuove rapporti ed aderisce a forme di collaborazione, amicizia, solidarietà con Enti locali, di altri Paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell’Unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture. Tali rapporti possono concretizzarsi anche attraverso la forma del gemellaggio. Attuare nell’esercizio della funzione pubblica il principio della sussidiarietà favorendo la collaborazione con soggetti pubblici e privati organizzati in forma associata.

 

TITOLO II - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

 

Art. 3. (Organi)

 

1.      Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

 

Art. 4 (Il Consiglio Comunale)

 

1.                   Il Consiglio Comunale é l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e rappresenta la collettività comunale. ed è presieduto dal Sindaco; in caso di assenza del Sindaco la presidenza è attribuita al Vice Sindaco, se consigliere; in caso di impedimento anche del Vice Sindaco è attribuita agli assessori in ordine di anzianità, se consiglieri comunali; in caso contrario è attribuita al consigliere anziano, individuato nella persona che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista.

2.         L’elezione e la durata del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3.         I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

4.         La prima seduta del Consiglio neo eletto é convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

5.      Nella prima seduta il Consiglio provvede nell’ordine:

a)                  alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei consiglieri assegnati al Comune;

b)                  alla presa d’atto del provvedimento di nomina dei componenti la Giunta comunale; Nel caso taluni consiglieri comunali non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

6.      Il Consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7.      Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, é attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

8.      Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle vigenti “norme in materia di elezione e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali", il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 7.

9.      L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 15 Gennaio al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 30 Dicembre.

10.  Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco i cui avvisi di convocazione per le sedute ordinarie e straordinarie devono essere consegnati almeno tre giorni prima della seduta; nei casi di convocazione urgente almeno 24 ore prima della seduta.

11.  Il Sindaco é tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

12.  Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti

13.  Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui per legge o regolamento è stabilita la seduta segreta. I verbali delle sedute sono sottoposti al Consiglio per l’approvazione in una seduta successiva a quella di riferimento.

14.   la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri assegnati al Comune. Le decisioni sono prese a scrutinio palese e a maggioranza dei votanti, salvo che la legge o il Regolamento non dispongano modalità diverse di votazione. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti.

15.  Il Consiglio Comunale per l’espletamento delle proprie funzioni si avvale di Commissioni Consultive temporanee o permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

16.  Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. Dette Commissioni sono formate da n.3 membri, di cui 1 in rappresentanza dei gruppi di minoranza, La commissione è presieduta dal consigliere appartenente alla minoranza che ha conseguito il maggior numero di voti da parte dei membri delle minoranze a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di costituzione della commissione. e sono di volta in volta nominate con funzioni di verifica e di ispezione con riferimento specifico ad un determinato argomento; con obbligo di riferire al Consiglio entro il termine fissato nell’atto istitutivo. Le sedute delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.

Art. 5 (Competenze del Consiglio)

 

1.      Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge. Esso esercita il controllo sull’attività amministrativa della Giunta.

2.      Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio comunale non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 5 bis Discussione e verifica del programma di governo

 

1.    Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capi gruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

2.    Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro novembre di ogni anno.

Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei votanti invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 6 (I Consiglieri comunali)

1.      I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano la comunità solarolese.

2.      Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alla presentazione delle dimissioni, e comunque entro dieci giorni, provvede alla surrogazione, attribuendo il seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3.      I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili degli uffici interessati del Comune nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4.      I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.

a)      Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto.

b)      Le interpellanze consistono nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

c)      Le mozioni consistono in un documento motivato volto a promuovere una deliberazione su un determinato argomento.

Tali istanze sono presentate verbalmente in Consiglio, o per iscritto alla Segreteria comunale o all’Ufficio Protocollo del Comune, per essere discusse nella prima seduta utile trascorsi almeno venti giorni dalla presentazione.  Il Sindaco o gli Assessori da lui delegati rispondono comunque entro trenta giorni.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio determina dettagliatamente le modalità di sindacato ispettivo dei consiglieri.

5.      Il Regolamento disciplina l’esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo del consigliere comunale.

6.      I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi. Ogni gruppo designa il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Consiglio comunale che prende atto con provvedimento formale. Le competenze, le funzioni e i compiti dei capigruppo sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento.

7.      Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla seduta . La mancata partecipazione a tre sedute consecutive o a cinque sedute nell’anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

 

Art 7 (Elezione del Sindaco e nomina della Giunta)

 

1.      Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, ed è membro del Consiglio Comunale.

2.      La legge stabilisce l’ineleggibilità del Sindaco in relazione al numero dei mandati amministrativi effettuati

3.      Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione

 

4.      La legge stabilisce l’ineleggibilità degli assessori in relazione al numero dei mandati amministrativi effettuati

 

5.      Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, provvedendo alla sostituzione come previsto al comma 6 dell’art.12 del presente Statuto.

 

Art. 8 (Il Sindaco, competenze)

 

Il Sindaco é organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Tra le sue funzioni, oltre a quelle di Ufficiale di Governo dettate dalla legge, sono da annoverarsi le seguenti:

1.  Rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti.

2.  Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3.  Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e può revocare uno o più assessori, così come previsto al precedente art.7.

4.  Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e loro sostituti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge dall'art.32 del presente Statuto e dal Regolamento.

5.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

6.  Nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

7.  Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

8.  Convoca i comizi per i referendum e ne proclama i risultati.

9.      Convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio fissandone l’ordine del giorno; convoca i capigruppo ed i consiglieri comunali per favorire una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

10.  Autorizza il ricorso o la resistenza in giudizio qualunque sia la magistratura giudicante, proponendo la nomina del difensore alla Giunta.

11. Il Sindaco annualmente promuove una conferenza con le autorità sanitarie, scolastiche e di volontariato operanti nell’ambito territoriale per attuare gli interventi sociali e sanitari a favore delle persone portatrici di handicap in applicazione della legge quadro per l'assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

12.  Mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico e al conseguimento degli scopi dell'Ente.

 13.  In caso di sua assenza o suo impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

14.  Distintivo del Sindaco é la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica. Il distintivo viene usato dal Sindaco o dal suo sostituto nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

 

Art. 9 (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

 

Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende:

a)      alla tenuta dei registri di Stato Civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva, militare e di statistica;

b)      all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c)      allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d)      alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

 

2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

 3.Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni del medesimo, quale Ufficiale di Governo.

4 Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio comunale il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

 

Art. 10 (La Giunta)

 

1.      La Giunta é l’organo di governo del Comune.

2.      La Giunta Comunale é composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso fra quattro e sei.

3.      Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.

4.      Gli Assessori non facenti parte del Consiglio partecipano ai lavori dello stesso ed hanno facoltà di partecipare al dibattito, ma senza diritto di voto. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

5.      La Giunta é convocata dal Sindaco.

6.      Tutti gli Assessori comunali debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. Restano salve le disposizioni di legge che prevedono specifiche cause di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di assessore comunale.

7.      Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

 

Art. 11 (Competenze della Giunta)

1.      La Giunta Comunale è organo esecutivo degli indirizzi politico - amministrativi del Consiglio. Esercita le funzioni conferitele dalle norme statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio o che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari responsabili dei servizi.

2.      In particolare la Giunta collabora con il Sindaco nell’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed opera attraverso deliberazioni e direttive da impartire ai responsabili dei servizi.

 

Art. 12 (Gli Assessori)

 

1.      Gli Assessori svolgono le funzioni inerenti le materie rispettivamente loro attribuite. L’esercizio di dette funzioni avviene nel rispetto delle competenze gestionali del Segretario e dei capi-settore e del carattere unitario della struttura organizzativa.

2.      Il Sindaco, con l’atto di nomina della Giunta, individua un Assessore che assume la qualifica di Vicesindaco, come specificato al comma 3 del precedente art.7. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dalla carica prevista dalle vigenti "norme in materia dì elezione e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali".

3.      In caso di assenza anche del Vicesindaco, la sostituzione viene effettuata dagli Assessori nell’ordine in cui sono indicati nella comunicazione di nomina fatta dal Sindaco.

4.      Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono immediatamente irrevocabili.

5.      Alla sostituzione di singoli componenti la Giunta dimissionari, revocati, dichiarati decaduti dal Sindaco o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dando comunicazione al Consiglio della avvenuta nomina nella seduta immediatamente successiva.

 

Art. 13 (Mozione di sfiducia)

 

1.      Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2.      Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 13 bis (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco )

 

1.      In caso di impedimento permanente, rimozione , decadenza o decesso del Sindaco , la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.      Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

3.      Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

 

Art.13 ter (Pari opportunità)

 

1.      Nella Giunta e negli altri organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, si deve ricercare il rispetto del principio delle pari opportunità.

 

 

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

Art. 14 (Forme associative e organismi di partecipazione)

 

1.      Il Comune valorizza le libere forme associative, favorendone lo sviluppo e l’attività, con interventi che possono consistere nella messa a disposizione di beni e servizi o in altre forme di sostegno reale.

2.      Nell’ambito delle finalità perseguite, il Comune favorisce la realizzazione di manifestazioni ed iniziative congiunte con le predette forme associative, che assicurino la rispondenza dei propri fini a quelli del Comune, la rappresentatività dei cittadini, la struttura democratica interna, con priorità per le associazioni presenti sul territorio comunale.

3.      Le forme associative di cui al presente articolo possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte, nonché partecipare alle consultazioni di cui all’articolo seguente.

4.      Il Regolamento degli Istituti di partecipazione disciplina i requisiti, i criteri e le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento delle forme associative all’albo comunale.

5.      Il Comune favorisce la costituzione di comitati di partecipazione di utenti nell’ambito dei servizi erogati dal Comune stesso, con funzioni consultive e propositive. I criteri di composizione, le modalità di funzionamento e di rapporto con l’amministrazione comunale sono definiti dal Regolamento sugli Istituti di partecipazione.

 

Art.15 (Consultazione popolare, istanze, petizioni e proposte)

 

1.      Il Comune promuove forme di consultazione di tutti i cittadini su singoli argomenti, garantendo la libertà di espressione dei partecipanti. Alla consultazione possono partecipare anche le forme associative indicate nel precedente articolo.

2.      Sono forme di consultazione le assemblee, i questionari e, in ipotesi determinate, i sondaggi di opinione.

3.      La consultazione è indetta dal Sindaco su determinazione della G.M. o su richiesta di un quinto dei componenti il Consiglio. Dell’ esito della consultazione il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale.

4.      Il Regolamento degli istituti di partecipazione disciplina i criteri e le modalità di svolgimento delle consultazioni.

5.      Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e le forme associative di cui al precedente articolo possono presentare istanze, petizioni e proposte per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali il Sindaco dà risposta scritta, anche interlocutoria, entro trenta giorni dal loro ricevimento . Il Sindaco può sottoporre, in relazione alla competenza, in merito al problema sollevato, l’oggetto al Consiglio Comunale o alla Giunta Comunale.

6.      La nota va comunque definitivamente evasa entro novanta giorni dal ricevimento.

 

Art. 16 (Referendum propositivo e abrogativo/propositivo)

 

1.    Su richiesta del 15%  degli elettori, il Sindaco, sentita la Commissione di cui al 3° comma, indice referendum per deliberare l’inserimento nell’ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari ovvero l’adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.

2.    Quando la proposta comporti l’abrogazione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere puntualmente indicate.

3.    Una Commissione consiliare presieduta dal Sindaco o suo delegato istituita entro 30 gg dall’accertamento di ammissibilità  del referendum e composta in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari, esamina l’istanza entro 45 giorni dalla presentazione, al solo fine di accertare che quanto proposto non confligga con il residuale ordinamento locale o con altri atti generali del Comune, non sia contraria a norme di legge ed ai principi contenuti nella L. 10 giugno 1990, n. 142 e non comporti spese. In caso di esito negativo dell’esame, congruamente motivato, il Sindaco respinge la richiesta.

4.    I promotori del referendum, prima di iniziare la raccolta delle firme, possono sottoporre il quesito referendario al parere della Commissione consiliare.

5.    Non è ammesso referendum propositivo o abrogativo in materia tributaria e tariffaria nonché in ordine a spese.

6.    Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

7.    La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del sessanta per cento degli aventi diritto.

Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento da adottarsi entro 30 gg. dall’accertamento dell’ammissibilità del referendum dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando il Sindaco.

 

Art. 17 (Azione popolare)

 

1.      Nel caso di inerzia del Comune ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. A tal fine l’elettore può produrre sollecitazioni al Comune prospettando le ragioni che consiglierebbero la proposizione dell’azione o del ricorso.

2.      In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.

 

Art. 18 (Partecipazione al procedimento)

 

1.      La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive é assicurata dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

2.      L’Amministrazione Comunale ha l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità o da aggravio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione é tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

3.      Gli interessati hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo secondo le forme e modalità sancite dalla legge “in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

4.      Nelle ipotesi di cui al comma 2 resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma, provvedimenti cautelari.

5.      L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini stabiliti dal Regolamento, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

6.      Il Regolamento sul procedimento, oltre a stabilire i termini entro i quali i procedimenti amministrativi devono essere conclusi, precisa gli uffici ed i responsabili dei singoli procedimenti e le modalità di partecipazione degli interessati al procedimento, in ottemperanza alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi in materia.

 

Art. 19 (Diritto di accesso)

 

1.      Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2.      Tale diritto é riconosciuto altresì alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3.      Ai fini di cui al comma 2  sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

4.      Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge. L’esame dei documenti é gratuito. Il rilascio di copia é subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Rimangono ferme le disposizioni vigenti in materia di bollo per il rilascio di copie autentiche, dichiarate cioè conformi all’originale.

5.      Le modalità, le forme e le limitazioni dell’accesso sono disciplinate dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sul procedimento.

 

Art. 20 (Difensore civico)

 

1.      Al fine di garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti dei provvedimenti, atti e fatti, comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti dai propri uffici, il Comune può istitutire il Difensore civico.

 

TITOLO IV - SERVIZI

 

Art. 21 (Servizi pubblici locali)

 

l. Nell’ambito delle proprie competenze il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

2. Il Comune può gestire i servizi pubblici secondo le seguenti forme previste dalle norme vigenti: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge, oppure attraverso forme associative e di cooperazione come previsto nel successivo Titolo V.

 

Art. 22 (Azienda speciale)

 

1.      L’Azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di proprio statuto finalizzato alla gestione i servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto e il Regolamento dell’azienda speciale.

2.      Sono organi dell’azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

3.      Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto di 5 membri nominati dal Sindaco.

4.      Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente.

5.      La revoca del Consiglio di Amministrazione o di un singolo componente è disposta dal Sindaco con atto motivato, dopo aver contestato agli interessati i rilievi e gli addebiti loro attribuiti, nei modi e nei termini previsti dal regolamento. L’atto di revoca deve essere corredato dei nominativi dei sostituti da nominare contestualmente.

6.      I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono possedere i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e requisiti tecnici di competenza obiettivamente riscontrabili, secondo quanto previsto dal regolamento.

7.      Agli Amministratori dell’azienda spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla legge e dallo Statuto dell’azienda stessa.

8.      Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi dell’azienda, approva gli atti fondamentali ed esercita la vigilanza.

9.      Lo Statuto dell’azienda disciplina le modalità di controllo di gestione dell’azienda, la nomina dei revisori dei Conti e del direttore.

 

Art. 23 (Istituzioni)

 

1.      Il Consiglio comunale per la gestione di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale, può costituire istituzioni, quale organismo strumentale del Comune dotato di autonomia gestionale. Con la deliberazione di costituzione dell’istituzione viene approvato anche il relativo Regolamento.

2.      Sono organi dell’istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore.

3.      Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati e possono essere revocati con le stesse modalità di cui all’art.22 e con i medesimi requisiti.

4.      Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina dei successori. Il Direttore viene nominato dalla G.M. secondo le modalità fissate dal Regolamento.

5.      Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dal Regolamento.

6.      Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti necessari per il funzionamento dell’Istituzione secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

7.      Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi dell’istituzione, determina l’entità dei trasferimenti e ne approva gli atti fondamentali, mentre la G.M. esercita la vigilanza e verifica i risultati.

8.      Il Regolamento disciplina le modalità di utilizzo del personale da parte dell’istituzione.

9.      Il finanziamento dell'Istituzione é costituito da:

a)      trasferimenti del Comune;

b)      trasferimento da altri Enti Pubblici;

c)      contributi da privati;

d)      entrate proprie.

10.  Il Regolamento stabilisce le modalità di approvazione delle tariffe dei servizi forniti dall’istituzione.

 

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

 

Art. 24 (Convenzioni, consorzi, unioni di Comuni)

 

1.      Per lo svolgimento coordinato di funzioni o servizi determinati il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia secondo le norme vigenti.

2.      Per la gestione associata di uno o più servizi il Comune può costituire un Consorzio, come da vigenti leggi, secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili.

3.      Il Comune favorisce lo svolgimento da parte della Provincia di una funzione di coordinamento nell’individuazione delle diverse forme di gestione dei servizi pubblici, ai fini del perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza per i servizi a prevalente carattere imprenditoriale e degli obiettivi di partecipazione per servizi a carattere sociale.

4.      Ove sussistano le condizioni, il Comune può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni per l’esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

 

Art. 25 (Accordi di programma)

 

1.      Il Comune, al fine della valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell’Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un’azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.

2.      Si attiva in particolare per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente dell’Amministrazione Comunale.

 

Art. 26 (Collaborazioni)

 

I.        Il Comune pone a fondamento della propria attività amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione e della consultazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, al fine di realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto dell’autonomia degli altri enti, predispone:

a)          forme di raccordo con gli Enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;

b)          supporti informativi, tecnici e organizzativi necessari per l’assolvimento dei compiti affidati alla collaborazione;

c)          mezzi e procedure per armonizzare l’azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.

2.      Il Comune e la Provincia partecipano congiuntamente alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

 

Art. 27 (Conferenze fra Enti)

 

1.      Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi afferenti piani e programmi dello Stato, della L’apparato burocratico del Comune si articola in settori. Ad ogni settore é preposto un responsabile di qualifica adeguata a quella prevista dalla normativa contrattuale.

2.      La conferenza può essere indetta anche quando l’Amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche.

3.      Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che essa non comunichi all’Amministrazione precedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate.

 

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE

 

ART. 28 (Organizzazione degli uffici e del personale)

 

1.      Con apposito regolamento sono disciplinate la dotazione organica del personale e, in conformità al presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. A tal fine il Comune assume come metodi la formazione e la valorizzazione delle risorse umane, la diffusione delle opportune tecniche gestionali, di organizzazione e di misurazione dei risultati.

2.      L’apparato burocratico del Comune si articola in settori. Ad ogni settore è preposto un responsabile di qualifica adeguata a quella prevista dalla normativa contrattuale.

 

 Art. 28 bis (Il Direttore generale)

Può essere prevista la figura del Direttore generale per la cui nomina si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

 

Art. 29 (Il personale)

 

1.   Il personale comunale é inserito in un unico ruolo organico ed é assunto nei modi stabiliti dalla legge, dalla normativa regolamentare e contrattuale, dal presente statuto.

2.   Nel rispetto delle dotazioni dell’organico generale, il Regolamento prevede criteri di flessibilità nelle dotazioni di personale ai singoli settori di attività dell’Ente, in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla Giunta.

3.   L’Ente assume a suo carico gli oneri per la formazione professionale e la riqualificazione del personale dipendente, la diffusione di tecniche organizzative e di valutazione.

4.   Lo status del dipendente comunale è incompatibile con ogni altra attività retribuita salvi i casi espressamente autorizzati dalla Giunta. Lo svolgimento di attività esterna è comunque disciplinato dalla legge e dalla normativa regolamentare e contrattuale.

 

Art. 30 (Il Segretario comunale)

 

1.      Il Segretario Comunale nell'ambito delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge le seguenti funzioni:

a)      sovrintende allo svolgimento delle funzioni responsabili di settore e ne coordina l'attività;

b)      cura l’attuazione dei provvedimenti;

c)      é responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni;

d)      provvede ai relativi atti esecutivi;

e)      partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, provvedendo, personalmente o a mezzo di impiegati da lui designati, alla redazione dei relativi verbali, che sottoscrive insieme al Presidente;

f)        roga i contratti previsti dalla legge, nell’interesse dell’Ente;

g)      svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge.

 

Art. 31 (I Responsabili di settore)

1.      Il Regolamento organico disciplina le competenze dei Responsabili di settore e le modalità di attribuzione delle funzioni di direttore di aree funzionali, di cui al successivo art.33 e delle relative competenze e responsabilità di gestione amministrativa; spettando agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.

2.      I responsabili di settore, hanno la direzione degli uffici e dei servizi avvalendosi degli impiegati preposti alle singole unità organizzative.

3.       Un responsabile di settore - funzionario direttivo di qualifica apicale - oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere temporaneamente incaricato di funzioni “vicarie” del Segretario comunale, da assolvere in caso di vacanza, di assenza, o di impedimento del titolare, secondo le disposizioni vigenti in materia.

4.      I responsabili di settore sono responsabili dei procedimenti relativi ad atti di competenza del settore, a norma di legge. In caso di vacanza sono responsabili gli istruttori, ciascuno per i procedimenti relativi ad atti di pertinenza del rispettivo ufficio o servizio.

5.      I Responsabili di settore, nel rispetto dei principi di indirizzo e degli atti deliberativi assunti dagli organi elettivi, assumono, tutti i provvedimenti e le decisioni necessari al buon funzionamento degli uffici e dei servizi

 

6.      Il controllo sull’attività dei Responsabili di settore è esercitato dal Sindaco, dal Vicesindaco, dagli Assessori per le materie loro delegate e dal Segretario Comunale.

7.      Il Segretario, i Funzionari responsabili di settore e gli impiegati preposti ai servizi autonomi, nell’ambito delle rispettive competenze, rispondono funzionalmente al Sindaco del buon andamento degli uffici e dei servizi in relazione al perseguimento degli obiettivi e dei programmi dell’Ente.

 

Art 32 (Contratti a tempo determinato)

 

1.      Premesso che di norma i posti di responsabili di settore sono coperti con pubblico concorso o, comunque, con le modalità previste nei Decreti Presidenziali di recepimento dei contratti di lavoro per il personale degli Enti Locali, in casi di necessità adeguatamente motivati si può provvedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, alla copertura dei posti vacanti di responsabile di settore mediante contratto di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.      L’incarico può essere conferito anche a personale dipendente nei limiti fissati dalla legge e dalla normativa contrattuale.

3.      La durata del contratto é rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l’assunzione e non può comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del Consiglio Comunale in carica al momento dell’inizio del rapporto. Può essere rinnovata.

4.      Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Per tali forme di collaborazione l’Amministrazione si avvarrà di liberi professionisti o di personale dipendente di altri Enti pubblici previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Nel caso di personale dipendente di altri Enti Pubblici l’attività esterna deve svolgersi nei limiti fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Art. 33 (Direzione di aree funzionali)

 

1.      Tenuto conto dell’idoneità dei dipendenti e delle esigenze di attuazione dei programmi comunali, possono essere attribuite ai Responsabili di settore le diverse funzioni di direzione di aree funzionari.

2.      L’attribuzione di tali funzioni é fatta per un tempo determinato, ma non può andare oltre i sei mesi dalla cessazione del Consiglio Comunale in carica al momento del conferimento; e può essere rinnovata. Il rinnovo é disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal funzionario nel periodo considerato, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all’attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi da lui diretti.

3.      Con provvedimento motivato e previa contestazione all’interessato, può essere disposta l’interruzione anticipata dell’incarico in caso di irregolarità o inefficienze di carattere grave o ripetuto, tali da determinare l’inadeguatezza del livello dei risultati prefissi, e che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal Responsabile di settore incaricato in modo da consentire la predisposizione degli interventi opportuni.

 

Art. 34. (Pareri sulle proposte di deliberazioni)

 

1.      Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Capo Ufficio dell’ufficio interessato e del Capo Ufficio della Ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo della legittimità su richiesta della Giunta.

  

Art. 35 (Responsabilità)

 

1.      L’inosservanza degli indirizzi dell’Amministrazione, dei termini e delle altre norme di procedimento previste dalle leggi o dai Regolamenti, il non corretto funzionamento degli uffici e la inosservanza da parte del personale assegnato dei doveri d’ufficio, nonché la mancata realizzazione degli obiettivi programmati sono accertati tenendo conto anche delle condizioni organizzativi ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi.

 

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITA’

 

Art. 36 (Finanza locale)

1.      L’ordinamento della finanza locale é riservato alla legge.

2.      Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

3.      Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

4.      Nei servizi di competenza del Comune, qualora lo Stato e le Regioni prevedano per legge casi di gratuità, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, il Comune provvederà in merito solo se vengono garantite dallo Stato e dalla Regione le relative risorse finanziarie compensative.

  

 

Art. 37 (Bilancio e programmazione finanziaria)

 

1.      Il Comune delibera nei termini di legge il Bilancio di previsione osservando i principi dell’universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2.      Il Comune promuove forme di controllo economico interno della gestione per centri di costo o per servizi, atte a consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione.

 

Art. 38 (Contabilità e amministrazione del patrimonio, disciplina dei contratti)

 

1.      L’ordinamento della contabilità, l’amministrazione del patrimonio ed i contratti nell’ambito dei principi fissati dalla legge, sono disciplinati da apposito regolamento.

 

Art. 39 (Revisione economico-finanziaria)

 

1.        La revisione economico-finanziaria é affidata ad un Revisore dei Conti.

2.        Le modalità della nomina e le funzioni del revisore sono stabilite dalla legge.

3.        Al Revisore spetta un’indennità determinata in base alla normativa vigente.

4.      Il Revisore cessa dalla carica per compimento del periodo di durata della carica, per decadenza, per dimissioni o per revoca.

5.      Decade dall’ufficio in caso di sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6.      La revoca dalla carica viene disposta per inadempienza. Il relativo provvedimento è adottato dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 40 (Norme transitorie e finali)

1.      Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio del Comune. Da tale momento cessa l’applicazione delle norme transitorie.

2.      Il Consiglio approva entro due anni dall’entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto medesimo. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.

 


Per segnalazioni:
 Comune di Solarolo

Ultimo Aggiornamento : 21/06/2002